Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-07-2011) 22-07-2011, n. 29597 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L’aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato M.P.M. avverso la sentenza del 16.05.2006, con cui il GUP del tribunale di Pescara lo dichiarava colpevole del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 6000 di multa, così determinata:

p.b.: anni uno e mesi sei ed Euro 9000, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, meno un terzo per il rito. Ha rilevato in particolare la Corte di merito che i motivi posti a sostegno della impugnazione, inerenti solo alla eccessività della pena, erano generici e richiamavano fra l’altro la lealtà processuale del prevenuto, la cui versione difensiva era peraltro stata ritenuta inverosimile dal primo giudice. Avverso tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, deducendo:

– la nullità della notifica dell’ordinanza impugnata, in quanto effettuata a mezzo fax e, per l’imputato, presso il difensore non domiciliatario;

– che l’appello non era generico, in quanto denunciava la eccessività del trattamento sanzionatorio a fronte di una serie di elementi, quali lo stato di tossicodipendenza dell’imputato e la sua spontanea ammissione dei fatti.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La notifica dell’ordinanza a mezzo fax è, invero, legittimata dalla previsione di cui all’art. 148 c.p.p., comma 2bis ed è avvenuta, per l’imputato, presso il difensore in forza del disposto di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8bis; nè il fatto che il destinatario fosse l’imputato precludeva il ricorso al cit. disposto dell’art. 148 c.p.p., comma 2bis (in tal senso v. SS.UU. 28.04.2011, Pedicone, in corso di motivazione).

Per il resto, si osserva che per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (fra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 13261 del 06/02/2003, dep. 25/03/2003, Valle, Rv. 227195).

Orbene, nella specie l’appello censurava la misura della pena, invocando elementi, quali la tossicodipendenza del prevenuto, il suo atteggiamento processuale e la circostanza che gran parte della droga era stata rinvenuta nell’autovettura di proprietà di altra persona, che risultano tutti conosciuti e indicati dal Tribunale, onde non può assumersi che lo stesso, in sede di determinazione della pena, li abbia ignorati. Del positivo atteggiamento processuale è stato fra l’altro specificamente tenuto conto ai fini del giudizio di comparazione delle circostanze.

A fronte di tanto, la mera menzione degli elementi suddetti, senza l’illustrazione delle ragioni per cui la loro valutazione avrebbe dovuto condurre a una positiva revisione del trattamento sanzionatorio, non può ritenersi rispettosa del canone di specificità di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *