Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-07-2011) 22-07-2011, n. 29596 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, proposta dall’imputato S.L. nel procedimento penale denominato "Genesi" pendente davanti al Tribunale di Vibo Valentia, nei confronti del dott. D.M., sul rilievo della genericità dei riferimenti ai procedimenti coinvolgenti il ricorrente e il D. M. (un procedimento penale pendente a Salerno e un procedimento di prevenzione), posti a sostegno della richiesta.

Avverso tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, richiamando e meglio precisando i motivi a sostegno della dichiarazione ricusatoria e lamentando che la Corte d’appello non ha acquisito d’ufficio gli atti del procedimento di prevenzione.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Ricorda il collegio che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene ai termini di presentazione, che per quanto attiene al modo della stessa. Essa deve essere proposta con atto scritto, contenere l’indicazione dei motivi e delle prove e essere presentata insieme ai documenti nella cancelleria del giudice competente a decidere e in copia anche alla cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato (ex multis Cass. Sez. 2, 28/2-25/3/03 Panaro Rv. 224764; Sez. 1, 17/10- 24/10/06 Piras Rv. 235073).

L’osservanza degli obblighi di specificità e di allegazione dei documenti, previsti dall’art. 38 c.p.p., comma 3, è prescritta a pena di inammissibilità al momento della presentazione presso la Cancelleria della Corte di appello, competente a decidere, onde, nel caso in esame, la Corte di Appello – avendo preso atto della mancanza di specificità dei motivi posti a base della dichiarazione, precludente qualunque sua valutazione anche ai fini della verifica della sua tempestività – correttamente ha ritenuto e dichiarato la inammissibilità dell’istanza di ricusazione. Nè è pertinente la doglianza sulla mancata acquisizione d’ufficio degli atti del richiamato procedimento di prevenzione, posto che la previsione, contenuta nell’art. 41 c.p.p., comma 3, dell’assunzione, se necessario, da parte della Corte di appello delle opportune informazioni (anche documentali), postula che la Corte medesima, delibata l’istanza di ricusazione con un giudizio positivo in ordine alla sua ammissibilità, abbia ritenuto di esaminare la stessa istanza sotto il profilo del merito. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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