Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1057/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4176/95, proposto da Schiavon Lino, rappresentato e difeso dagli avv. Adolfo Baratto ed Eraclio Basso, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S. Marco, n. 3558, come da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

Il comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

PER

l’annullamento del provvedimento prot. 33996 del 21.09.95, recante diniego di sanatoria della chiusura perimetrale di una tettoia destinata a bar- tavola calda.

Visto il ricorso, notificato il 4.12.95 e depositato presso la Segreteria il 2712.95, con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotte dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella pubblica udienza del 19 marzo 2009 – relatore il Consigliere Italo Franco- l’avv. Lena in sostituzione dell’avv. Basso per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Espone il sig. Schiavon che, dopo avere ottenuto, con atto del 19.11.94, la sanatoria (richiesta l’1.04.86) per ampliamento e ristrutturazione di un immobile adibito a bar- ristorante, con istanza del 25.02.95 richiedeva una nuova sanatoria per la chiusura della tettoia precedentemente autorizzata (chiusura realizzata, dice, nel 1993, con tenda e parete in pvc). Ma la sanatoria veniva denegata, con provvedimento in data 21.09.95, in relazione a tale manufatto, che a detta del Comune è stato realizzato successivamente al 31.12.93.

Contro tali determinazioni insorge l’interessato con il ricorso in epigrafe, deducendo con il primo motivo violazione di legge, sul rilievo che, come accade per il procedimento ordinario di rilascio del titolo edilizio, andava acquisito il parere della commissione edilizia comunale.

Con il secondo mezzo si lamenta eccesso di potere per carenza o insufficienza di motivazione, sull’assunto che il diniego di sanatoria si basa sull’esposto di una terza persona, non nominata e che si presume portatrice di un interesse personale contro l’odierno ricorrente, senza che siano stati effettuati riscontri, e che lo stesso è affatto generico, nonché contraddittorio.

Con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, sul rilievo che le opere inerenti all’intervento in questione sono state eseguite tutte nel 1993, come comprovano le fatture e le bolle in atti, potendosi ipotizzare che l’autore dell’esposto si sia accorto dell’abuso solo all’apertura della stagione balneare successiva, come parrebbe confermato anche dall’incertezza sulla data di ultimazione dei lavori.

Con il quarto mezzo si deduce eccesso di potere per contraddittorietà, posto che dal tenore del diniego si evince che, dalle affermazioni dell’autore dell’esposto, si desume dapprima che la chiusura della tettoia è stata effettuata nel maggio del 1994, e poi nel ”marzo-aprile” del 1994. Tale contraddittorietà avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad essere più prudente nell’emettere il provvedimento, che a maggior ragione avrebbe dovuto essere motivato in punto di epoca dell’ultimazione dei lavori.

Il ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusionale nella quale si afferma che il comune disattende non solo la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all’istanza, ma anche la documentazione comprovante l’epoca dei lavori, dando credito a un cittadino di cui nemmeno si rende nota l’identità.

Non si è costituita l’amministrazione comunale.

All’udienza del 19 marzo 2009 il difensore comparso ha ribadito le proprie tesi, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con il provvedimento di cui è causa l’amministrazione comunale di Jesolo ha respinto la richiesta di sanatoria in relazione ad una parte degli abusi (la chiusura della tettoia), e non, invece, in relazione alla realizzazione di magazzini, effettuati nello stesso luogo. Ora, nel denegare parzialmente la sanatoria, e, segnatamente, nel motivare, l’amministrazione poggia le sue determinazioni esclusivamente sull’esposto di una terza persona che si dice “informata dei fatti”, senza altro aggiungere o specificare, la quale si esprime, peraltro, alquanto contraddittoriamente.

Più precisamente, viene in primo luogo richiamato il rapporto di sopralluogo della polizia municipale (redatto in data 2.08.94) dove si rileva l’avvenuta chiusura della tettoia, senza nessun riferimento alla data di detta chiusura. Più avanti si aggiunge: “visto l’esposto di persona informata sui fatti nel quale viene dichiarato che la chiusura della tettoia è stata effettuata nel maggio 94”; subito dopo si afferma –così si legge nel provvedimenti impugnato-: visto il verbale di sommarie informazioni assunte dalla P.M. “da persona informata sui fatti, dal quale si riscontra che i tamponamenti laterali e la parte di ingresso della tettoia risultano ultimati nei primi mesi del 1994 (marzo – aprile).

Da ciò si trae subito dopo la conclusione: “ritenuto che l’installazione della chiusura perimetrale della tettoia sia avvenuta in data posteriore al 31.12.93, termine ultimo previsto dall’art. 39, comma 1 della L n. 724/94”. Ma detta conclusione (che è piuttosto un’illazione), sulla quale solamente è basato il diniego in discussione, poggia, in definitiva, unicamente sulle informazioni attinte da tale indeterminata persona (che si dice informata sui fatti), la quale non viene nominata, né altrimenti qualificata, Nessun riscontro, nessun elemento ulteriore è stato ricercato dall’amministrazione, cosicchè il diniego è basato su un’affermazione che ha il medesimo valore della dichiarazione fatta dal soggetto richiedente, che anzi aveva a suo tempo presentato dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa anche la data di ultimazione dei lavori. Palese, dunque, è il difetto di istruttoria che vizia il provvedimento in esame.

D’altra parte, il contenuto delle dichiarazioni rese da tale persona, si manifesta anche –coe rilevato dal ricorrente, incerta e contraddittoria in merito alla data di effettuazione dei lavori de quibus, ragion per cui anche solo sotto tale profilo le stesse non potevano considerarsi attendibili.

Sotto altro profilo non si può non rilevare che la documentazione probatoria versata in atti dal ricorrente (fatture e bolle) depone tutta a favore della tesi attorea circa l’epoca di effettuazione dei lavori, che si desumono dalle date di bolle e fatture svolti e conclusi entro il 1993.

Infine, non può non rilevarsi anche la mancata difesa in giudizio da parte dell’amministrazione comunale, e di ciò non può questo giudice non tenere conto.

Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, si manifestano fondate le censure mosse dal ricorrente all’operato del Comune. Il ricorso, di conseguenza, deve considerarsi fondato e, pertanto, va accolto. Per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato, nella parte in cui si dispone il diniego di sanatoria dell’intervento edilizio di cui è causa.

Possono, tuttavia, compensarsi tra le parti le spese e onorari di gioudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie. Per l’effetto, è annullato il diniego impugnato.

Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 4176/95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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