Cass. pen., sez. I 29-11-2007 (22-11-2007), n. 44638 Competenza a decidere sulla relativa istanza – Pendenza del giudizio di cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Roma, pronunciandosi con decreto adottato de plano, rigettava la richiesta avanzata da S.S. volta ad ottenere la revoca del decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 5, adottato dal Tribunale di Roma, confermato dalla stessa corte territoriale, e nei confronti del quale pendeva ricorso per cassazione.
Osservava che la competenza le apparteneva in quanto pendeva impugnazione e quindi competente era il giudice dell’impugnazione.
Escludeva che vi fossero elementi su cui fondare il provvedimento di revoca e osservava che, comunque, la detenzione per altro fatto faceva interrompere l’esecuzione della misura di prevenzione che ricominciava ad essere applicata dopo la fine della carcerazione.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto la decisione doveva essere presa nelle forme dell’art. 127 c.p.p. e non de plano, e, comunque, che la misura era estinta dovendosi calcolare anche il periodo trascorso in stato di detenzione.
La Corte rileva che deve preliminarmente valutarsi la sussistenza della competenza funzionale della Corte d’appello ad assumere la decisione, questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Infatti, pur essendo pacifico che la competenza a decidere sull’istanza di revoca o di modificazione della misura di prevenzione appartiene al giudice dell’impugnazione, quando questa pende (Sez. 1^ 13 gennaio 2000 n. 272, rv. 215367), è anche vero che la ratio di tale principio consiste nel fatto che il giudice investito del gravame è tenuto a riesaminare la pericolosità del proposto in termini di attualità ed effettività e ad adottare i conseguenti provvedimenti.
Nel caso di specie, però, il giudizio pende davanti alla Corte di Cassazione e la competenza a provvedere non può che tornare al giudice che ha emesso la misura, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, non essendo la corte territoriale investita di alcuna valutazione e non essendo quindi possibile sottrarre al proposto un grado di giudizio sulla richiesta di revoca.
Incidentalmente, poi, si osserva che il giudizio sulla revoca della misura deve essere svolto con la procedura prevista dall’art. 127 c.p.p. (Sez. 6^ 4 gennaio 2000 n. 8, rv. 215856; Sez. 5^ 25 ottobre 1993 n. 3311, rv. 196298).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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