Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-07-2011) 22-07-2011, n. 29579

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.05.2008 il Tribunale di Palermo, sez. dist. di Partinico condannava alla pena di legge N.P. per il delitto di calunnia in danno di A.A., per averlo falsamente denunciato del delitto di calunnia, consistito nell’avere riferito alla P.G., in sede di sommarie informazioni, che il N. aveva minacciato il padre con un forcone.

Su appello dell’imputato, con sentenza del 30.10.2009 la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza impugnata.

Propone ricorso per cassazione il N. a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del delitto di calunnia a suo carico, posto che le dichiarazioni dell’ A. oggetto della sua denuncia erano vere e non potevano comunque, a loro volta, integrare calunnia, essendo state rese nel corso delle indagini già avviate a carico del N. su querela del di lui padre.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Allorchè, invero, l’ A. rese le dichiarazioni, denunciate come false e calunniose dal N., nei confronti di quest’ultimo, e per lo stesso fatto oggetto di esse, erano già partite le indagini di polizia giudiziaria in conseguenza della querela presentata dal di lui padre. Ora, è noto che presupposto essenziale del reato di calunnia è la possibilità che la falsa denuncia dia inizio a un procedimento penale (v., fra le tante, Cass. sent. n. 28000 del 2009). Tale possibilità deve peraltro riguardare un procedimento nuovo e giuridicamente autonomo, non rilevando come possibilità di mero fatto, destinata a confluire come seguito di un procedimento già esistente, e deve, pertanto, considerarsi insussistente ove la presunta falsa dichiarazione accusatoria riguardi un fatto oggetto di precedente denuncia o querela che abbia già dato la stura a un procedimento penale (cfr. 13.03.1967, Girardini; 24.01.1983, Pedrotti). Essendo questa, come si è detto, la situazione che caratterizzava le dichiarazioni dell’ A., la presunta falsa accusa oggetto della denuncia del N. era inidonea a dare origine a un autonomo procedimento penale e non poteva quindi integrare il reato di calunnia, e, di riflesso, la denuncia del N., avendo ad oggetto un fatto non costituente reato, non può integrare a sua volta calunnia (v., fra le ultime, Cass. sent. n. 34825 del 2009).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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