Cons. Stato Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 4532 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 17 novembre 2008 e depositato il 2 dicembre seguente, il Ministero dell’interno ha appellato la sentenza in forma semplificata del 23 luglio 2008 n. 1850 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, notificata il 18 settembre 2008, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall’operatore tecnico dei vigili del fuoco N. P. (assunto per chiamata diretta ai sensi dell’art. 12 della legge n. 466 del 1980), è stato annullato il provvedimento 1° aprile 2008 n. 2091 del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, concernente il rigetto della domanda del sunnominato operatore tecnico di nomina ad allievo vice ispettore antincendi ai sensi dell’art. 21, co. 5, del d.lgs. n. 217 del 2005.

A sostegno dell’appello ha dedotto, con unico, articolato motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 25 e 132 del d.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217, dell’art. 12 della legge n. 466 del 1980 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, insufficiente, incongrua ed erronea motivazione.

L’appellato si è costituito in giudizio ed ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.- In punto di fatto l’appellato signor N. P., figlio di vigile del fuoco divenuto permanentemente inabile durante l’espletamento di attività istituzionali, è stato assunto nel 2000 per chiamata diretta nel Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di operatore tecnico (per la quale era richiesto il requisito della scuola dell’obbligo), ai sensi dell’art. 12 della legge 13 agosto 1980 n. 466. Emanato il d.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004 n. 252, con istanza datata 14 febbraio 2008, egli ha chiesto di essere reinquadrato nella qualifica di allievo vice ispettore antincendi in quanto in possesso di diploma di scuola media superiore, ai sensi dell’art. 21 del detto decreto legislativo.

La norma invocata prevede: "Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell’ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all’articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il

fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 22, comma 4".

2.- Col provvedimento impugnato in primo grado, il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco ha opposto diniego rilevando che, siccome il d.lgs. n. 217 del 2005 ha disciplinato il rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo con disposizioni a contenuto pubblicistico, nelle quali la procedura di nomina in ruolo corrisponde all’assunzione, il detto art. 21 consente l’assunzione dei congiunti delle vittime del dovere nella qualifica di vice ispettore antincendi, prima limitata a qualifiche inferiori, ma non prevede un nuovo inquadramento di chi è già in servizio presso l’Amministrazione. Ha aggiunto che l’istante è stato assunto nella qualifica inferiore in legittima applicazione della normativa all’epoca vigente.

3.- Al riguardo, il primo giudice ha ritenuto che l’applicazione della norma in parola, pur di carattere eccezionale e derogatorio alla regola del concorso pubblico, non può essere limitata in base ad un’interpretazione che non trova riscontro nella disposizione, dal momento che il cit. art. 21 non richiede lo stato di disoccupazione (diversamente, ad es., dalla l. n. 68 del 1999) ma requisiti parzialmente diversi, quale il possesso del diploma di scuola media superiore, mentre nello stesso d.lgs. n. 217 del 2005 non mancano ipotesi di "nomina" in qualifiche superiori di chi sia già in servizio (ad es. l’art. 25). Sicché la "nomina" di cui allo stesso art. 21 non riguarda la sola prima "assunzione" ed inconferente è pertanto il richiamo di parte resistente al successivo art. 132.

Del resto, sarebbe irragionevole e discriminatorio negare il beneficio della nuova disposizione a chi sia già in servizio, dunque possieda una specifica competenza, a vantaggio di chi non ne possieda alcuna.

Infine, l’interpretazione seguita dal Ministero produrrebbe il risultato di indurre il diplomato a dimettersi per poi chiedere la nomina alla qualifica più elevata. Ha perciò concluso nel senso della sussistenza del diritto del ricorrente alla nomina a vice ispettore, qualora ricorrano le condizioni di legge, ivi compresa la vacanza in organico al momento della domanda.

4.- L’appello in esame è infondato e la pronuncia, il cui contenuto è stato di sopra riassunto, va confermata.

5.- Sotto un primo profilo, l’appellante Ministero dell’interno lamenta carenza di motivazione, a suo avviso consistente in un’operazione interpretativa che – a sua volta – non troverebbe riscontro nelle disposizioni regolanti la procedura in questione, priva della considerazione di come il ricorrente avesse già fruito del beneficio della chiamata diretta, rispetto al quale quello al "reinquadramento" in posizione più favorevole costituirebbe uno strumento di favore permanente rimesso alla facoltà dell’interessato. Inoltre costituirebbe un’ingiustificabile duplicazione, peraltro in contrasto con il precetto costituzionale volto a garantire la piena funzionalità, efficacia ed efficienza della p.a. per il perseguimento del "buon andamento" dell’azione amministrativa, tenuto anche conto che il parametro di riferimento del pubblico impiego è fissato sia dal rigido sistema d’organizzazione del personale, basato sulla pianta organica, sia dall’interesse pubblico sotteso a tale sistema, al quale si ricollegano pure esigenze di controllo e contenimento della spesa pubblica.

Di contro, come si è visto il primo giudice ha dato ampia ed argomentata dimostrazione delle ragioni per le quali è pervenuto a quella interpretazione, perfettamente aderente al dato della norma, la cui applicazione in tal senso non produce affatto i pregiudizi paventati. Essa richiede, infatti, la sussistenza di "vacanze organiche disponibili" e la frequenza (ovviamente con esito positivo) del corso di formazione. Sicché le prospettate esigenze restano comunque garantite, mentre non è ipotizzabile un aumento di spesa, posto che le vacanze disponibili sarebbero state coperte, appunto perché "disponibili", con le altre due modalità di reclutamento dei vice ispettori previste dallo stesso art. 21, co. 1, lett. a) e b).

6.- Sotto altro profilo, si deduce che l’interpretazione seguita dal primo giudice comporterebbe disparità di trattamento in corso di rapporto di lavoro, creando una sorta di diritto al reinquadramento per una limitata categoria di personale che ha già fruito di assunzione senza preventiva modalità selettiva e prescindendo dagli ordinari meccanismi di progressione.

A tanto è agevole opporre che si tratta di beneficio specificamente previsto appunto per una limitata categoria di personale, a compensazione del pregiudizio a suo tempo subito in qualità di congiunto di vittima del dovere. Semmai, una diversa interpretazione produrrebbe disparità di trattamento rispetto a coloro che con tali modalità sono stati assunti ai sensi della nuova normativa di cui al d.lgs. 217 del 2005, in contrasto con la "ratio" stessa di tale normativa, che ha inteso sovrapporsi e migliorare il trattamento dei congiunti di vittime del dovere con specifico riferimento al Corpo dei vigili del fuoco, in sostanza così prevedendo una terza modalità di copertura dei posti di vice ispettore.

7.- Si lamenta ancora l’inconferenza del richiamo all’art. 25, poiché riguardante i vincitori di concorso interno per titoli ed esami costituiti da prova scritta e colloquio, riservato a personale che espleta funzioni tecnico operative da almeno sette anni, diversamente dal ricorrente appartenente ad un ruolo amministrativo. A parte che la nomina a vice ispettore ai sensi dell’art. 21, co. 5, quand’anche fosse prima assunzione, non richiede pregressa esperienza, la Sezione osserva che il contestato richiamo comprova, come giustamente ritenuto dal primo giudice, come il termine "nomina" non sia utilizzato nel contesto del d.lgs. n. 217 del 2005 nel senso assoluto di instaurazione di un primo rapporto di pubblico impiego.

8.- Tale considerazione vale anche a disattendere il successivo rilievo con cui si assume che, nel regime pubblicistico del vigente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, "nomina" equivarrebbe ad "assunzione", mentre in ordine alla tesi secondo cui il pure richiamato art. 132, letto in combinato disposto con l’art. 21, non consentirebbe il riquadramento del personale già assunto in base a nome di favore, non espressamente previsto, basta osservare che un tale riquadramento non è escluso dall’art. 21, che – come nota il TAR – non richiede lo stato di disoccupazione, al pari dell’art. 132, co. 1, lett. b) ed al contrario che per le ordinarie categorie protette.

9.- Si sostiene inoltre che non sarebbe dirimente l’affermazione della sentenza appellata circa l’irrazionalità dell’interpretazione fornita dall’Amministrazione, tale da indurre l’interessato a dimettersi per poi richiedere la nomina nella qualifica più elevata, attesa l’unicità, l’esclusività e l’irripetibilità del beneficio. Tuttavia in alcuna norma è contenuto il principio secondo cui un beneficio non possa essere sostituito con altro maggiormente satisfattivo, anzi ciò è avvenuto frequentemente, specie per i benefici economici alle famiglie di vittime del dovere, più volte "ritoccati" nel senso del miglioramento.

10.- Quanto alla doglianza in base alla quale l’interpretazione del TAR si porrebbe come palese disparità di trattamento nei confronti di coloro che, colpiti da analoghi eventi, sono stati assunti in altre amministrazioni e quindi esclusi dalla possibilità del più favorevole reinquadramento, va osservato che la normativa di cui al quinto comma dell’art. 21 del d.lgs. n. 217 del 2005 è specificamente diretta in favore dei congiunti delle vittime del dovere già appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, ossia una categoria che il legislatore, evidentemente in base ai rischi connaturali all’attività istituzionale svolta dal congiunto, ha ritenuto maggiormente meritevole di un più favorevole apprezzamento nell’ambito del Corpo stesso, beninteso nella compresenza di ogni altro requisito prescritto.

11.- Infine, il Ministero si duole che TAR non abbia tenuto conto dei profili di vigenza e non retroattività del regime introdotto dal d.lgs. n. 217 del 2005.

La sezione osserva che il signor P. ha chiesto non di certo il reinquadramento retroattivo, bensì nell’attualità.

12.- In conclusione, l’appello va respinto.

La peculiarità e novità della questione sottoposta all’esame della Sezione consiglia la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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