Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-07-2011) 22-07-2011, n. 29578 Imputato latitante, evaso e renitente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21.01.2008 la Corte d’appello di Milano confermava la penale responsabilità di F.S. per i reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e porto illegale di armi, con rideterminazione della pena in anni cinque di reclusione ed Euro 1900,00 di multa. Il ricorso avverso detta sentenza veniva rigettato con sentenza emessa da questa Suprema Corte, sezione seconda penale, in data 22.12.2009, depositata il 21.01.2010.

L’imputato proponeva ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p., sostenendo che la Suprema Corte, nell’esaminare il motivo di ricorso col quale si era dedotta la nullità del giudizio di primo e secondo grado per nullità ex artt. 165 e 296 c.p.p. del decreto di latitanza e delle conseguenti notifiche del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio, era incorsa nell’errore di fatto di ritenere, contrariamente al vero, che tale nullità non era stata dedotta nei motivi di appello (che invece vi dedicava ben tre pagine) ed era quindi sanata, e non aveva neppure rilevato che l’appello era stato proposto dopo una rimessione in termini conseguente a incidente di esecuzione. Aggiungeva che la dedotta nullità sussisteva, rimarcando che il giudice dell’esecuzione aveva evidenziato la sostanziale inesistenza della volontà del F., allorchè si recò all’estero, di sottrarsi all’esecuzione di una futura misura cautelare, e che, alla stregua del comportamento del predetto, c’erano i presupposti per l’utile svolgimento delle doverose ricerche all’estero.

Con sentenza del 10 febbraio 2011 il ricorso ex art. 625 bis c.p.p. veniva accolto da questa Corte, sul rilievo che effettivamente la sentenza impugnata era incorsa in una palese svista nella parte in cui aveva escluso che il prevenuto avesse eccepito nei motivi di appello la nullità del giudizio per violazione degli artt. 165 e 296 c.p.p., ritenendo di conseguenza che fosse intervenuta sanatoria di ogni ipotetica nullità verificatasi al riguardo, posto che nei motivi di appello, alle pp. 18, 19 e 20, era stata espressamente dedotta la "violazione del disposto di cui all’art. 165 ed all’art. 296 c.p.p. e nullità del decreto di latitanza con conseguente nullità della notifica degli atti introduttivi del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio".

Rilevandosi che la svista aveva certamente influito sul processo formativo della volontà espressa nella decisione impugnata, determinando l’omissione del doveroso esame della riferita deduzione di nullità del giudizio, già formulata nei motivi di appello, l’impugnata sentenza veniva revocata e si disponeva la fissazione dell’udienza pubblica per la nuova trattazione, che oggi viene in esame, del ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza 21/01/2008 della Corte d’appello di Milano. Con tale ricorso veniva, invero, dedotta in primo luogo la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per erronea applicazione della legge processuale penale nonchè per assoluto difetto di motivazione in ordine alla ritualità della dichiarazione di latitanza, risultante dal testo del provvedimento e da una serie di atti specificamente indicati. Si evidenziava in particolare che la sentenza di appello non aveva adeguatamente affrontato i problemi, sollevati dalla difesa, della mancata dimostrazione della volontarietà della sottrazione del prevenuto al provvedimento restrittivo e della insufficienza delle ricerche svolte a suo tempo per il suo reperimento. I presupposti per la declaratoria della latitanza – pronunciata dal GIP di Busto Arsizio in data 4 aprile 2000 su richiesta del P.M. – erano stati nella sostanza già esclusi dal giudice dell’esecuzione, che aveva rilevato che dal comportamento tenuto dal F. non emergevano elementi tali da far ritenere che la sua decisione di recarsi all’estero fosse da addebitarsi alla volontà di sottrarsi alla esecuzione di una futura misura cautelare.

In effetti nella specie, proseguiva il ricorso, il F., nel lasciare la abitazione torinese del cugino B. e nel fare ritorno in Belgio presso i genitori, aveva ciò reso noto allo stesso cugino, che lo riferì infatti, agli operatori della Questura di Varese addetti alle ricerche, e aveva altresì provveduto a nominare un difensore e ad eleggere domicilio presso il medesimo: condotte queste certamente non indicative della volontà di sottrarsi alla giurisdizione dell’A.G. italiana, come confermato anche dalla successiva adesione all’estradizione. Le ricerche, del resto, non proseguirono doverosamente in ambito internazionale solo per esigenze di celerità processuale. Con motivi nuovi la difesa ha ripreso la doglianza suesposta, ribadendo in particolare la colpevole mancanza delle doverose e possibili ricerche del prevenuto presso la sua residenza in Belgio, già comunicata anche alla P.G..

Motivi della decisione

Il ricorso proposto avverso la sentenza di appello di Milano è fondato nei sensi e per gli effetti che seguono.

In materia di notificazioni, invero, la previsione della necessità di ricerche internazionali di cui all’art. 169 c.p.p., comma 4, dettata in vista dell’emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittima emissione del decreto di latitanza, che è in sostanza una forma di irreperibilità caratterizzata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9443 del 16/02/2010, dep. 09/03/2010, Rv. 246631 ; conformi sentt. N. 17592 del 2007 Rv. 236504, N. 5929 del 2009 Rv. 243064).

Nella specie risulta per tabulas che il decreto di latitanza fu emesso il 4 aprile 2000 dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio sulla base di un verbale di vane ricerche della Questura di Varese del 9 novembre 1999, nel quale era riferita l’informazione, fornita dal cugino B.S., che il F. si trovava in Belgio, località Sougni, presso i propri familiari B.T. e F.G.. E’ evidente che, in base alla detta informazione, sarebbe stato doveroso svolgere le opportune ricerche del F. all’estero, la completa omissione delle quali invalida radicalmente la declaratoria di latitanza, con conseguente nullità di tutti gli atti notificati in base alla medesima (in particolare: avviso di fissazione dell’udienza preliminare, decreti di citazione per i giudizi di primo e secondo grado) e degli atti successivi, con conseguente ritorno del procedimento alla fase precedente alla udienza preliminare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, la sentenza del 31 maggio 2001 del Tribunale di Busto Arsizio e il decreto di rinvio a giudizio, e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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