Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27081 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero della Giustizia, L.L. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Brescia del 17 gennaio 2007, che aveva rigettato la sua domanda volta a pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento Resiste con controricorso il Ministero.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Correttamene il Giudice a quo ha rigettato la domanda dello L.. Egli, precisa – e la circostanza emerge dall’esame degli atti di causa – che la ricorrente nelle sue conclusioni aveva richiesto il solo danno patrimoniale, e che dal contenuto del ricorso stesso non risulta con chiarezza che essa avesse domandato un risarcimento anche per il danno non patrimoniale.

Quanto al danno patrimoniale, come chiarisce il Giudice a quo, la ricorrente non fornisce prova sul nesso di causalità tra durata del procedimento (separazione personale tra i coniugi) e deterioramento delle condizioni economiche del marito. Precisa ancora la sentenza impugnata che l’assegno di mantenimento è comunque disposto rebus sic stantibus, e dunque il coniuge avrebbe potuto chiederne la revoca o la riduzione.

Il presente ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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