Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2011) 22-07-2011, n. 29507

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 14 giugno 2011 è pervenuta, tramite la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1-bis, a seguito dell’ordinanza in data 11 maggio 2009 con la quale la Corte d’appello di Bari aveva rilevato il necessario espletamento dell’attività demandata nell’ambito di diversi distretti di Corte d’appello, domanda di assistenza giudiziaria avanzata in data 1 ottobre 2010 dal Tribunale distrettuale di Vlore (Albania), nell’ambito del procedimento penale a carico di R.L., per i reati di "contrabbando di merci soggette a imposta di fabbricazione o dazio di consumo" e di "contrabbando di altri beni", previsti dagli artt. 172 e 174 c.p. albanese, e inoltrata all’indicata Procura Generale dal Ministero della Giustizia con nota del 14 febbraio 2011. 2. La domanda sollecita l’espletamento di accertamenti e verifiche e l’acquisizione di documentazione e materiale investigativo in località ricadenti nei distretti delle Corti d’appello di Bari e di Lecce.

Motivi della decisione

1. Ricorrono le condizioni richiese dall’art. 724 c.p.p., comma 1-bis poichè la rogatoria riguarda atti che devono essere eseguiti in più distretti di Corti d’appello.

Deve, pertanto, farsi luogo alla determinazione della Corte d’appello competente.

2. Nella valutazione comparativa tra le attività commesse, da eseguirsi nei diversi distretti, appare opportuno designare, tenuto anche conto dei parametri di cui all’art. 724 c.p.p., comma 2, la Corte d’Appello di Bari quale ufficio giudiziario che potrà più agevolmente procedere agli incombenti istruttori richiesti, anche delegando l’esecuzione di singoli atti ex art. 725 cod. proc. pen..

3. La presente decisione deve essere comunicata, ai sensi del richiamato art. 724 c.p.p., comma 1-bis, al Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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