Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27080 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero della Giustizia, S.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Salerno del 18 agosto 2007, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Correttamene il Giudice a quo ha rigettato la domanda dello S.. Egli, contumace nella prima fase del giudizio, ha chiesto la riassunzione del procedimento interrotto ma il periodo intercorso, dall’istanza di riassunzione alla definizione del giudizio di primo grado (ottobre 2001 giugno 2004) appare di durata ragionevole. Nè l’odierno ricorrente ha chiesto di considerare il tempo del giudizio di secondo grado.

Il presente ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *