Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 22-07-2011, n. 29595 Cognizione del giudice d’appello pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. O.S. ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza 1 dicembre 2009 del Tribunale di Bergamo.

2. Deduce violazione di legge in quanto tale appello, investendo il diniego delle attenuanti generiche con la formula "non pare sufficientemente motivata la scelta del giudice di orientare una decisione di diniego esclusivamente alla luce dei precedenti penali" doveva ritenersi specifico, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza.

Ciò tanto più considerando che il punto delle attenuanti è suscettibile di rivisitazione d’ufficio ai sensi dell’art. 597 c.p.p., comma 5. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto, per escludere il carattere generico della censura, si sarebbe dovuto specificare quali circostanze di merito erano state trascurate e non potendo l’impugnazione essere rivolta solo alla sollecitazione di poteri d’ufficio da parte del giudice del grado superiore.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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