Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27079 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 7 ottobre 2008 che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di D.C.C., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Non si è costituito il D.C..

Motivi della decisione

Il ricorrente Ministero eccepisce l’operatività della prescrizione.

Questa Corte già si è ripetutamente pronunciata sulla questione (tra le altre, Cass. N. 27719/09), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte, ribadendosi che l’applicazione della prescrizione stessa introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto all’equa riparazione, non considerata dal legislatore (che, non a caso, ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente all’art. 35 CEDU), e vanificherebbe lo scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone a ben vedere la stessa ratio. Il sistema della L. n. 89 del 2001, è chiaro: la decadenza opera, dopo un semestre dal passaggio in giudicato della decisione nel procedimento presupposto, e ciò sicuramente anche nei procedimenti promossi anteriormente alle legge stessa. Non ha pregio, in tal senso, l’affermazione del ricorrente circa un’asserita, inammissibile retroattività della L. n. 89 del 2001.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, pur non essendovi un automatismo assoluto tra irragionevole durata e responsabilità dell’Amministrazione, dev’essere l’Amministrazione stessa ad indicare elementi e situazioni specifiche, che escludano tale responsabilità e fornirne idonea prova. (tra le altre, Cass. n. 1339/04). In particolare la lungaggine processuale determinata dal passaggio alle Sezioni Stralcio va sicuramente posta a carico dell’Amministrazione, ancorchè conseguenza di un intervento legislativo.

Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 12.000,00; procedimento presupposto: aprile 1991 – ottobre 2005; durata ragionevole tre anni). Il ricorrente Ministero sostiene che il tempo di alcuni rinvii doveva essere posto a carico delle parti, così come il periodo necessario ad una riassunzione del procedimento, ma non fornisce alcuna specificazione al riguardo, e sul punto quindi il ricorso va considerato non auto sufficiente.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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