Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 22-07-2011, n. 29577

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. S.E. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata ritenuta responsabile di resistenza, a conferma della decisione del Tribunale.

2. Rileva come la pronunzia abbia illogicamente ritenuta la sussistenza del dolo specifico nel fatto che lei ebbe a lanciare una bottiglia di birra verso l’auto degli agenti al passaggio della stessa e prima che i militari fossero scesi dal mezzo.

3. Ai sensi dell’art. 129 c.p.p. occorre immediatamente rilevare l’insussistenza del fatto.

A differenza da quanto ritenuto in sede di merito è infatti da tener fermo che il reato di cui all’art. 337 c.p. si sostanzia in un’opposizione violenta al pubblico ufficiale in ragione di un atto o a atti di ufficio determinati, con l’intento di impedirne il compimento e che tale reato non è ravvisabile quando la violenza non sia diretta ad opporsi ad atti dell’ufficio o del servizio. Ora è stato accertato che la S. lanciò una bottiglia verso l’automobile in un contesto di ingiurie verso gli agenti come ulteriore manifestazione di disprezzo verso la loro funzione e non per impedire specifici atti. I reati ravvisabili erano dunque quelli di ingiurie e minacce e non la resistenza addebitata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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