Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27078 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Brescia del 4 luglio 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di C.D., quale risarcimento del danno morale e patrimoniale per irragionevole durata di procedimento. Non si costituisce il C..

Motivi della decisione

Sostiene il Ministero che non era stata fornita prova del nesso di causalità tra durata irragionevole e danno patrimoniale occorso al C..

Il ricorso va rigettato.

Il procedimento presupposto aveva ad oggetto il disconoscimento di paternità della figlia del C. da parte dello stesso. Il danno riconosciuto dal giudice a quo è, correttamente, quello che non si sarebbe verificato, ove il giudizio di disconoscimento si fosse concluso entro un termine ragionevole di durata. Vi è un sicuro nesso di causalità, ed è specificamente determinato il quantum corrispondente agli importi dovuti alla moglie per il mantenimento della figlia nel corrispondente periodo, importi che sono stati coattivamente escussi a mezzo di espropriazione immobiliare, e che non sarebbero stati oggetto di debito se fosse stato tempestivamente accertata l’assenza del rapporto di filiazione.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il C..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *