Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 22-07-2011, n. 29549 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale, quale giudice per l’esecuzione – operando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di altra sezione di questa S.C. in data 16.4.09 – ha, in accoglimento di istanza di B.G., revocato l’ordine di demolizione di opere abusive che era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Tivoli in data 29.12.05.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.M. deducendo violazione di legge in quanto la giurisprudenza di questa S.C. (sez. 3, 5 dicembre 2007, 45241) è estremamente chiara nell’affermare che non può ritenersi ammissibile una sanatoria parziale che non contempli gli interventi eseguiti nella loro integrità.

Il P.M. ricorrente sottolinea anche l’erroneità dell’assunto, contenuto in sentenza, secondo il quale, nella specie, non vi sarebbe stata competenza del P.M., bensì del Genio Civile, nel disporre al demolizione. La norma evocata – D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98 – non è, infatti, l’unica da applicarsi posto che, nella specie, l’imputazione riguarda, non solo norme antisismiche e sul c.a. ma anche violazioni edilizie trovando, quindi, applicazione anche il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato perchè la valutazione della correttezza della decisione impugnata deve avvenire tenendo presente che il Tribunale operava come giudice di rinvio e, quindi, il "solco" della sua decisione era, per così dire, già stato tracciato dalla decisione di questa S.C. in data 26.11.07.

Per meglio chiarire, deve ricordarsi che al B. era stata contestata la violazione dell’art. 44, lett. c per avere edificato un manufatto edilizio senza il prescritto permesso ed avere, altresì, violato le norme antisismiche e quelle sul c.a..

In sede di esecuzione della sentenza ex art. 444 c.p.p. (con la quale era anche stata disposta la demolizione), il condannato si era rivolto al Tribunale invocando la revoca dell’ordine di esecuzione disposto dal P.M. (sul presupposto che, nel frattempo, parte dell’opera edilizia abusiva era stata demolita ed era intervenuto un provvedimento di sanatoria). L’iniziale accoglimento di tale istanza, da parte del Tribunale, era stato fatto oggetto di impugnazione da parte del P.M. ed altra sezione di questa S.C. aveva, il 26.11.07, annullato con rinvio osservando che il provvedimento impugnato non aveva adeguatamente motivato in ordine all’attuale conformità del manufatto oggetto dell’originario provvedimenti di demolizione ed alla compatibilità del provvedimento giudiziale di demolizione con le determinazioni dell’amministrazione.

Orbene, il Tribunale, nel provvedimento qui impugnato ha ritenuto la conformità sul rilievo che dagli atti progettuali allegati alla domanda di sanatoria emerge prova dell’"avvenuta regolarizzazione di quanto ancora residuava dell’originario porticato abusivamente realizzato ed oggetto – nella sua interezza – della sentenza posta in esecuzione".

Pertanto, il giudice, richiamata la giurisprudenza di questa S.C. – secondo cui deve tenersi conto della possibile rilevanza della cd.

"sanatoria giurisprudenziale" al fine di armonizzare l’esercizio del potere-dovere attribuitogli dalla legge con la contemporanea assunzione di decisioni sulla stessa questione da parte della P.A. – ha concluso per la revoca dell’ordine di demolizione "essendo risultato incompatibile con lo stato di fatto e con gli atti amministrativi dell’autorità competente che hanno provveduto alla sua sanatoria risultando incongruo procedere alla demolizione di un manufatto originariamente abusivo e poi assentito".

Nel dire ciò, il giudice di merito si è richiamato a decisione di questa S.C. in termini (sez. 3, 10.1.08, Ciulla, Rv. 239708) ed ha sostanzialmente ottemperato all’invito contenuto nella sentenza con cui questa S.C. gli aveva rinviato gli atti. Ultronea ed irrilevante è la questione sulla competenza del P.M. su cui il Tribunale si sofferma visto che non era oggetto di devoluzione da parte della S.C..

Alla stregua di quanto precede, la doglianza del P.M. è destituita di fondamento perchè ripropone temi che – come giustamente rileva anche il P.G. nel proprio parere – sono ormai esorbitanti dal devolutum.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

rigetta il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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