T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 416 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente premette di gestire un’azienda di lavorazione di pneumatici e gomma, corrente nello stabilimento di Pratola Peligna. Espone che nel corso del procedimento di rinnovo delle autorizzazioni sia la Provincia di L’Aquila che ARTA esprimevano parere sfavorevole in conseguenza dell’esito dei sopralluoghi effettuati presso lo stabilimento da cui erano emerse difficoltà di stoccaggio del materiale, accentuate dal ritardo dei lavori di ampliamento.

Precisato trattarsi di criticità ereditate dalla precedente gestione e che i lavori necessari per eliminare le medesime sono stati nel frattempo avviati, la ricorrente evidenzia che la stessa amministrazione constatava che le difficoltà segnalate erano superabili in breve tempo, tant’è che si limitava a diffidare l’impresa, ex art. 208, 13° comma lett. a), d.lg. 152/2006, "dall’effettuare operazioni di gestione dei rifiuti difformemente da quanto stabilito nella determinazione n. DN3/284 del 17/10/08", disponendo ulteriormente di "provvedere alla eliminazione delle irregolarità segnalate" entro il termine di 30 giorni ed assegnando il termine di 7 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

La ricorrente riferisce di essersi a quel punto attivata approntando una serie di interventi diretti a risolvere gli inconvenienti evidenziati nel corso delle ispezioni e di avere quindi risolto le suddette difficoltà. Ma a distanza di quattro mesi, senza aver effettuato ulteriori sopralluoghi, la Regione assumeva la determinazione impugnata, con cui: 1) disponeva di sospendere gli effetti della comunicazione di prosecuzione dell’esercizio; 2) di stabilire che l’ARTA, attesa l’urgenza della definizione dell’iter relativo alla proroga dei lavori, formulasse il suo parere entro 45 giorni, disponendo nel medesimo termine "la effettuazione di ulteriori verifiche in situ per un aggiornamento della consistenza impiantistica e gestionale"; 3) di stabilire che la ditta provvedesse all’allontanamento dei rifiuti giacenti all’interno dell’impianto, escludendo "qualsivoglia ed ulteriore ingresso di rifiuti nell’impianto per tutto il periodo della sospensione"; 4) di fissare in 6 mesi il periodo della predetta sospensione.

Il ricorso in esame è quindi diretto all’annullamento del suddetto provvedimento nonché degli atti ad esso connessi.

Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo che ha controdedotto ai motivi di ricorso ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

Si è altresì costituita la Provincia di L’Aquila che ha chiesto in via principale di essere estromessa dal giudizio.

2. Come chiarito dalla difesa regionale, con atto del 21 maggio 2010 (ricevuta il successivo 25 maggio), rilevato che la ditta era stata già diffidata con atto del 13 gennaio 2006 per la presenza nell’impianto di cumuli costituiti da scarti di lavorazione, era stata disposta l’attuazione degli interventi necessari a ripristinare una corretta gestione dell’impianto e, comunicando l’avvio del procedimento sanzionatorio, la ditta era stata diffidata dall’effettuare operazioni di gestione dei rifiuti in difformità da quanto stabilito dalla determinazione di autorizzazione, con intimazione ad eliminare le difformità segnalate entro 30 giorni e con facoltà di presentare controdeduzioni nel termine di 7 giorni. Rilevato che con nota del 14 settembre 2009 la Provincia di L’Aquila aveva segnalato il permanere di tutte le criticità già segnalate esprimendo l’avviso che l’attività dovesse essere sospesa limitatamente alla presa in carico di ulteriori rifiuti fino a quando la stessa non fosse stata ricondotta a quanto previsto dalle autorizzazioni regionali, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 208, comma 13, d.lg. 152 del 2006 nonché dell’art. 45, comma 16 lett. b), L.R. 45/2007, è stato quindi adottato il provvedimento impugnato.

3. Tenuto conto che pur se il provvedimento impugnato si fonda sugli accertamenti istruttori della Provincia, l’atto è comunque interamente riconducibile alla sfera di competenze regionali e la sentenza è destinata a produrre effetti unicamente nei confronti di quest’ultima, sicché -tenuto conto del principio secondo cui "l’estromissione consegue al riscontro del difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa e il connesso difetto di qualsiasi domanda di essa o contro di essa" (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 giugno 2009, n. 5460)- va accolta la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dalla difesa della medesima.

4. E’ invece irricevibile, essendo manifestamente tardiva in quanto notificata il 6 ottobre 2010, la domanda di annullamento della diffida del 21 maggio 2010, risultando la stessa comunicata con raccomandata ricevuta il 25 maggio 2010, con termine fino al 24 luglio 2010 per proporre ricorso stante il suo carattere autonomamente lesivo.

5. Quanto alla domanda principale, va qui ribadito quanto già rilevato nell’ordinanza cautelare con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’atto impugnato.

Posto che la suddetta diffida assegnava il termine di trenta giorni per l’eliminazione delle irregolarità segnalate, il provvedimento sanzionatorio doveva essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, dando così modo all’impresa di presentare le proprie osservazioni.

Non possono essere accolte le argomentazioni difensive della Regione, posto che non può essere assegnata valenza ex art. 7 l. 241/90 alla suddetta diffida, visto che si tratta di due distinti provvedimenti ciascuno con i propri effetti in quanto scaturenti di autonomi procedimenti, pur se attinenti al medesimo oggetto. Né può ritenersi il carattere meramente formale dell’omissione, e pertanto irrilevante ai fini della legittimità dell’atto ex art. 21octies L. 241/90, considerato che la ricorrente ha evidenziato l’esecuzione di una serie di lavori ritenuti in grado di ricondurre l’impianto alle condizioni di regolarità, circostanze, queste, che aveva interesse a rappresentare nell’ambito del procedimento sanzionatorio ai fini della loro valutazione. Il carattere sostanziale dell’omissione è altresì rinvenibile nel tipo di misura adottata, visto che ai sensi dell’art. 208, comma 13, d.lg. 152/2006, richiamato in provvedimento, la sanzione della sospensione è collegata all’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione "ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente" (lett. b), ed appare evidente che l’impresa aveva interesse ad evidenziare l’insussistenza delle suddette condizioni con proprie osservazioni.

In accoglimento di tale assorbente motivo il ricorso va quindi in questa parte accolto con annullamento della determinazione DR4/146 dell’8 settembre 2010.

6. Considerato l’esito complessivo del giudizio riguardo agli atti regionali e considerato altresì che gli atti dell’estromessa Provincia erano esplicitamente richiamati in provvedimento, con connesse esigenze cautelative in ordine alla sua chiamata in causa, le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafe, dispone l’estromissione della Provincia di L’Aquila dal giudizio; dichiara la irricevibilità del ricorso nella parte indicata in motivazione; lo accoglie per la restante parte con annullamento del provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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