Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27077 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 27 marzo 2008, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di S.A. e V.R. quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resistono con controricorso S.A. e V.R., che pure hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Sostiene il Ministero la nullità della notifica del ricorso introduttivo davanti alla Corte d’Appello, effettuata presso il Ministero stesso, e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato e di tutti i conseguenti atti del procedimento.

Il ricorso va rigettato.

Risulta dalla narrativa del provvedimento impugnato che il Ministero si era comunque costituito tramite l’Avvocatura dello Stato: il Procuratore della parte resistente era stato udito all’udienza in Camera di consiglio.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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