Cass. pen., sez. I 29-11-2007 (22-11-2007), n. 44622 Confisca – Consegna alla competente direzione dell’artiglieria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Urbino condannava I.A. per il reato di cui all’art. 697 c.p., per aver detenuto illegalmente una spada da samurai con lama lunga cm. 95, alla pena di due mesi di arresto.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo violazione di legge in relazione alla L. n. 152 del 1975, art. 6 in quanto il giudice aveva disposto la confisca e la distruzione dell’arma in sequestro senza applicare l’art. 6, legge citata che prevede il deposito presso la direzione di artiglieria competente affinchè avvenga in quella sede la distruzione, oppure il riconoscimento dell’eventuale valore storico – artistico dell’arma, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 32.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto la L. n. 152 del 1975, art. 6 nell’imporre la confisca di ogni tipo di arma, comprensiva degli oggetti atti ad offendere, impone anche che debbano essere distrutti ad opera dell’artiglieria competente, a meno che non siano individuate come oggetti di interesse artistico e storico. In merito deve rilevarsi che un precedente della Suprema Corte (Sez. 1^ 3 novembre 1997 n. 6146, rv. 209666) nel quale si è affermato che la destinazione alla competente direzione di artiglieria è atto consequenziale alla confisca e, quindi, non occorre che sia espressamente disposta dal giudice, non si attaglia al caso in questione in cui il giudice non si è limitato a disporre la confisca ma ha anche disposto la distruzione, con ciò impedendo alla competente direzione di artiglieria di decidere in relazione all’eventuale valore storico – artistico dell’arma confiscata.
La Corte ritiene, quindi, che la sentenza debba essere annullata senza rinvio nella parte in cui ordina la distruzione dell’arma, provvedendosi, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., a disporre il deposito presso la direzione di artiglieria competente.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla distruzione dell’arma e dispone che la stessa sia versata alla Direzione d’artiglieria competente per territorio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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