Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27076 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 29 febbraio 2008, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di P.M.T., C., V., A., P. quali eredi di P.G., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resistono con controricorso i predetti, che pure propongono ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale. Essi pure hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Quanto al ricorso principale, va precisato che non sussiste decadenza alcuna ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4: il termine semestrale opera dal passaggio in giudicato della decisione, del tutto indipendentemente dal fatto che ad agire sia la parte del procedimento presupposto, ovvero i suoi eredi. Non rileva quindi al riguardo la data di morte del de cuius.

Per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass., n 18266/05), anche gli atti preliminari, nell’ambito del procedimento penale, vengono considerati, ai fini dell’equa riparazione, dal momento in cui l’imputato ha acquisito consapevolezza del procedimento.

Va pertanto rigettato il ricorso principale, rimanendo assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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