T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 1138 Spedalità ordinarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 13.8.2009 e depositato in data 19.8.2009, le ricorrenti società, erogatrici di assistenza specialistica, accreditate dal SSR (Servizio Sanitario Regionale), impugnavano l’epigrata Delibera, avente ad oggetto: "nomenclatore tariffario di prestazioni di specialistica ambulatoriale", con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale disponeva di confermare " l’applicazione del nomenclatore tariffario individuato con D.M. 1996/ Min. San., con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, con l’ovvia conseguenza che da tale data lo stesso tariffario costituisce l’unico riferimento per il computo degli sconti".

A sostegno del proprio ricorso deducevano svariati profili di illegittimità, intesi a fa valere, in sostanza, che la deliberazione impugnata, nel disporre per il passato, violerebbe il principio della irretroattività dell’atto amministrativo.

Inoltre, la suddetta Delibera determinerebbe un effetto discriminatorio tra le strutture private accreditate presenti sul territorio della A.S.P. di Catanzaro e quelle operanti nell’ambito di altre Aziende Sanitarie della Regione, in quanto nessuna altra Azienda sanitaria avrebbe stabilito di modificare -e, per di più, "in pejus" ed unilateralmente- i tetti massimi di spesa concordati con gli erogatori privati nei contratti stipulati per gli anni 2007 e 2008.

Con atto depositato in data 14/09/09, si costituiva l’A.S.P. intimata, per resistere al presente ricorso e, con note depositate in data 20.5.2010, insisteva nelle già prese conclusioni.

Con memoria depositata in data 14.4.2011, le ricorrenti società replicavano alle tesi di controparte.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Viene impugnata l’epigrafata Delibera n° 1067/D.G. del 07.07.2009, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha stabilito di detrarre dal compenso prestazionale dovuto le sommequote ticket che l’erogatore ha incamerato per conto e vece del S.S.N. procedendo alla revisione immediata degli sconti operati da ogni singola struttura accreditata ed attivando le procedure di riesame contabile a partire dal primo gennaio 2007.

Ritiene il Collegio fondata la censura, su cui si incentra l’impugnativa, in correlazione con lo specifico interesse di parte ricorrente, intesa a far valere la violazione del principio della "irretroattività" dell’atto amministrativo.

Detto principio di "irretroattività" dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità, che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, impedisce di incidere unilateralmente e con effetto " ex ante " sulle situazioni soggettive del privato (Cons. Stato Sez. VI 9 settembre 2008 n. 4301).

Nella specie, in cui si verte in ordine alla materia della rideterminazione unilaterale del budget già precedentemente assegnato ad un soggetto privato erogatore di prestazioni sanitarie, il precitato principio di "irretroattività" dell’azione amministrativa viene a configurarsi, in sostanza, come "principio di intangibilità in peius" dei budgets assegnati in via postuma e retroattiva.

Invero, le esigenze di una corretta programmazione della attività dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, frequentemente caratterizzata non solo dall’attività personale del professionista sanitario ma anche da un complesso organizzativo di personale dipendente ed ausiliario e di costose attrezzature medicoscientifiche, impongono che la determinazione del budget debba avvenire in termini certi e definitivi, insuscettibili di variazioni postume, quanto meno in diminuzione (conf.: T.A.R. Sicilia – Palermo 7 marzo 2007 n. 742).

Ritiene, quindi, il Collegio che, nel caso di specie, l’operato dell’amministrazione si ponga in violazione del principio della "irretroattività" dell’azione amministrativa, che non consente di incidere "ex ante" sulle situazioni soggettive del privato e di modificare i contratti, stipulati tra le parti per gli anni 2007 e 2008, con i quali sono stati fissati i tetti di spesa che non possono essere modificati unilateralmente.

Da tali contratti discende, infatti, il diritto degli stessi ricorrenti di ottenere la remunerazione delle prestazioni effettivamente rese sino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato, non comprimibile dall’Azienda sanitaria.

Ed invero, se la determinazione del tetto di spesa e la suddivisione tra le attività assistenziali rientrano nella sfera di esercizio del potere regionale di programmazione sanitaria, segnato da ampia discrezionalità, e se la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce attività di esclusiva competenza delle regioni in relazione ad insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica (Cons. di Stato, Sez. V 31 gennaio 2003 n. 499), è pur vero, comunque, che la fissazione dei criteri per la determinazione può essere fatta soltanto per il futuro e non può incidere su situazioni comunque già consolidate tra le parti firmatarie di un contratto.

Va, quindi, affermata l’inapplicabilità retroattiva del criterio di calcolo del tetto di spesa stabilito con l’avversata delibera, che, se può valere certamente per il 2009 – anno per il quale non si è ancora giunti ad un accordo sulle prestazioni da erogare- in virtù della discrezionalità riconosciuta alla Regione e della esigenza concreta di contenere la spesa sanitaria da parte della stessa, non può, però, valere per gli anni 2007 e 2008, con riferimento ai quali le prestazioni sono già state rese e gli operatori sanitari privati hanno garantito un impegno organizzativo cui gli stessi devono poter far fronte economicamente, senza dover mettere in discussione il budget loro assegnato.

Per dette considerazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata l’ impugnata nella parte in cui dispone l’applicazione del criterio di determinazione dei tetti di spesa sanitaria anche per gli anni 2007 e 2008.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata nella parte in cui riferisce la sua applicazione anche agli anni 2007 e 2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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