Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27075 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugnava il decreto della Corte d’Appello di Firenze del 28 gennaio 2009, che 10 aveva condannato al pagamento di somma in favore di C.M., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso C.M., che pure ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Sostiene il Ministero l’operatività della L. n. 133 del 2008, art. 54, che, per i procedimenti davanti al Giudice Amministrativo; ha introdotto, quale condizione di proponibilità del ricorso per equa riparazione, la presentazione di un’istanza di prelievo.

Il ricorso va rigettato.

Chiarisce il provvedimento impugnato che l’odierno resistente, a distanza di dieci anni dal deposito del ricorso presso il T.A.R. Toscana in data 4 dicembre 1995, aveva depositato istanza di fissazione di udienza, e successivamente varie istanze di prelievo, ben prima dell’entrata in vigore della predetta norma.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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