T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 1133 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato al Comune di Pizzo il 10 dicembre 2010 e depositato il successivo 17 dicembre, la sig.ra C.D., proprietaria di un appartamento sito al quarto piano dello stabile condominiale di Pizzo, in Via Riviera Prangi, impugna l’ordinanza n. 88/2010 in epigrafe, nonché l’ordinanza n. 71/2010 nella parte in cui è stata riprodotta in detta ordinanza n. 88/2010.

In particolare, con l’ordinanza da ultimo citata, il comune di Pizzo, in persona del "responsabile del settore urb.ca", ordinava:

– al sig. Riga Nicola, nella qualità di amministratore del condominio di che trattasi, alla sig.ra O.G. e alla sig.ra D.C., nella qualità di proprietarie di detto condominio, di eseguire immediatamente (entro e non oltre giorni 1 (uno) dalla notifica dell’ordinanza medesima), a salvaguardia e tutela della pubblica e privata incolumità, la messa in sicurezza ed il puntellamento del soffitto per prevenire distacchi e crolli di intonaci e del relativo copriferro, nonché di eseguire le opere di ripristino e risanamento delle parti strutturali danneggiate secondo i criteri della normativa sismica;

– alla sola sig.ra D. di interdire l’accesso della terrazza del suo appartamento soprastante il vano salone.

Avverso tale ordinanza la sig.ra D. articola i seguenti motivi di ricorso:

1) Incompetenza – Violazione dell’art. 54 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, atteso che l’ordinanza impugnata, in quanto con tingibile ed urgente, avrebbe dovuto essere adottata dal Sindaco e non dal dirigente;

2) Violazione degli artt. 7 e 8 L. 7.8.1990, n. 241, per omessa comunicazione di avvio del procedimento;

3) Violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 3 L. 7.8.1990, n. 241 – Eccesso di potere per insufficienza ed incongruità della motivazione – Violazione dell’art. 54 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Eccesso di potere per sviamento

4) Violazione degli artt. 6 e 10 L. 7.8.1990, n. 241 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

5) Violazione degli artt. 23 Cost. e 1123 cc per avere imposto all’interessata di eseguire opere in un appartamento diverso dal suo e sulle parti comuni dell’edificio.

Conclude chiedendo l’annullamento delle impugnate ordinanze, previa sospensione dell’efficacia.

Si è costituito il Comune che resiste nel merito ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata O.G..

Con ordinanza n. 31 del 2011 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Il Consiglio di Stato, su appello della ricorrente, ha confermato la decisione con ordinanza n. 2004/2011.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata O.G..

L’eccezione è fondata.

Per giurisprudenza consolidata la qualità di controinteressato va riconosciuta a chi è portatore di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) e sia inoltre nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o agevolmente individuabile aliunde (elemento formale) e che vanta quindi un interesse qualificato alla conservazione dell’atto di cui il ricorrente chiede l’annullamento (Consiglio Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 983).

Nel caso di specie sussistono entrambi gli elementi per qualificare la sig.ra O.G. controinteressata.

E’ la stessa ricorrente a ricordare che la sig.ra Greco, proprietaria dell’appartamento sottostante quello della ricorrente, ha proposto ricorso ex art. 1172 cc e 688 cpc, per danno temuto, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, al fine di ottenere dal giudice una pronuncia con la quale si ordinasse alla sig.ra D. l’esecuzione delle opere necessarie al fine di rimediare alle infiltrazioni ed ai distacchi di intonaco verificatesi per cause reputate addebitabili alle condizioni della terrazza di proprietà della ricorrente.

A fronte del rigetto del ricorso da parte del Tribunale, per insussistenza dei presupposti per la denuncia di danno temuto, in quanto non è stato ravvisato dal Giudice il pericolo di un danno grave, prossimo ed incombente, non può negarsi l’interesse della sig.ra Greco alla conservazione del provvedimento con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica del comune ha disposto quanto era stato richiesto al Tribunale di Vibo Valentia.

Alla luce di quanto sopra osservato il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica alla controinteressata, sig.ra O.G..

La natura processuale della presente pronuncia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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