Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27074 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugina del 12 novembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il Condominio, che pure propone ricorso incidentale.

IL Ministero ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Va dato atto che il Condominio presenta rituale rinuncia al ricorso incidentale, che pertanto va dichiarato estinto.

Il ricorso principale va accolto.

Di per sè il Condominio, quale ente di gestione, sarebbe legittimato a richiedere risarcimento del danno per durata irragionevole di procedimento. Questa Corte ha peraltro precisato (Cass., n. 25981/09) che la legittimazione ad agire dell’amministratore non sussiste, in mancanza, come nella specie, di apposita delibera assembleare di autorizzazione rispetto ad un’azione che esula dall’ambito delle prerogative direttamente riconosciute all’amministratore stesso, dall’art. c.c.. Va cassato senza rinvio il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara estinto per rinuncia il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 (novecento) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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