T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 1130 Ammissione al concorso Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, all’Università degli Studi di Napoli Federico II, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ed ai controinteressati dott. S.A. e dott. S.P., il dott. M.G. impugna il Decreto Rettorale n. 810/14.09.10 di approvazione della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 professore associato non confermato, settore scientifico – disciplinare MED/40, di cui all’avviso pubblicato nella G.U. n. 49/24.06.2008.

Espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura valutativa impugnata nella quale sono risultati vincitori i dott.ri S.A. e S.P..

Avverso gli atti della procedura il ricorrente formula i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione dell’art. 3 del bando, dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., in materia di pubblico impiego ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto la clausola del bando avrebbe imposto la non ammissione della domanda del dott. A. in quanto pervenuta dopo la scadenza del termine;

2) violazione dell’art. 3 del bando, dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost.,violazione dei principi in materia di accesso al pubblico impiego, eccesso di potere per assenza assoluta dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste e violazione dell’art. 35 del dlgs 165/2001, atteso che la Commissione ha valutato i titoli del candidato A., benché quest’ultimo non li abbia presentati né in originale né in copia autentica né abbia presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dalla chiara lettera del bando;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90; violazione dei principi in materia di accesso al pubblico impiego, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà estrinseca tra presupposti e conclusioni, irragionevolezza ed illogicità manifeste e violazione del principio di trasparenza, atteso che i giudizi collegiali globali formulati dalla Commissione sono identici per tutti i candidati, impedendo ciò di comprendere l’iter logico argomentativo che ha condotto alla scelta dei due vincitori.

Il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento degli atti della procedura di cui trattasi.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale per l’Università Magna Graecia con memoria con la quale resiste nel merito.

Si è costituito anche il controinteressato dott. A. che resiste nel merito e propone ricorso incidentale avverso la clausola del bando laddove prevede che non risultino pervenute in tempo utile le domande spedite mediante raccomandata entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Con ordinanza n. 247/2010 il Tribunale ha disposto che l’Università consenta l’accesso al ricorrente degli atti richiesti e ne produca altresì copia in giudizio.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ammissione del dott. A. alla procedura valutativa, in quanto la domanda da questi presentata è pervenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dal bando.

A tale riguardo va, innanzitutto, premesso che il dott. A. ha spedito la propria domanda, con raccomandata, il 23/7/2008, ovvero un giorno prima della scadenza del termine.

La domanda, tuttavia, è stata recapitata dalle Poste Italiane solo il 25/7/2008, a termine già scaduto.

A fronte di una clausola del bando che prevedeva l’esclusione delle domande pervenute dopo il termine indicato, il Collegio deve esaminare il ricorso incidentale, laddove viene impugnata la suddetta previsione per eccesso di potere, in quanto non accompagnata da alcuna giustificazione.

La clausola del bando è, infatti, illegittima ove intesa nel senso che non possono essere prese in considerazione le domande, spedite tempestivamente a mezzo raccomandata, ma pervenute successivamente.

Si tratta, infatti, di una previsione che deroga irragionevolmente alle previsioni in legge, di cui all’ art. 3 comma 2 T.U. n. 3 del 1957, nonché all’art. 2 comma 3 d.P.R. n. 1077 del 1970, le quali, nel consentire la spedizione dell’istanza di partecipazione a concorsi pubblici mediante lettera raccomandata, prevedono che in tal caso faccia fede la data del timbro postale di accettazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla quale aderisce anche il Collegio, tali disposizioni costituiscono principio generale, applicabile a tutti i procedimenti amministrativi concorsuali, pure in mancanza di un esplicito richiamo nei bandi di concorso, fermo restando che è addossato al candidato il rischio dell’arrivo della sua istanza in data successiva all’inizio delle operazioni concorsuali.

Questa regola non opera solo quando si frappongono fondate ragioni oggettivamente rilevanti e l’Amministrazione ha evidenziato nel bando, in modo chiaro e in equivoco, che non sono ammesse domande pervenute oltre il termine di decadenza (cfr. CdS, sez. IV, 01 giugno 2010, n. 3473).

Applicando questi principi al caso in esame deve osservarsi che la previsione in seno al bando del detto termine perentorio non era giustificata in alcun modo.

A tale riguardo si evidenzia, altresì, che non emerge alcuna esigenza organizzativa né tantomeno di urgenza, posto che, pur scadendo il termine il 24 luglio 2008, le operazioni di valutazione sono iniziate solo nel 2010.

L’ammissione della domanda di partecipazione del dott. A. va quindi esente dalla dedotte censure, risultando legittima l’interpretazione della clausola del bando in conformità al principio desumibile dall’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1077 del 1970.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole della valutazione dei titoli del dott. A., benché questi avrebbe omesso di presentarli con le modalità previste dall’art. 3, lettera e, del bando.

Il motivo è infondato in fatto.

Risulta agli atti di causa la dichiarazione sostitutiva, resa dal ricorrente ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, con la quale dichiara la piena corrispondenza a verità di quanto contenuto nelle 39 pagine del proprio curriculum vitae.

Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza, assumendo che a fronte di identici giudizi la Commissione abbia incomprensibilmente prescelto i due vincitori.

Va, innanzitutto, premesso che costituisce orientamento consolidato del giudice amministrativo, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, che i giudizi delle Commissioni di concorso sono giudizi tecnico discrezionali sindacabili dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti, ovvero della non congruenza delle valutazioni operate dalla Commissione con le risultanze di fatto.

In particolare, nei concorsi per professore universitario la valutazione dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Infatti, il giudizio della Commissione è inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 aprile 2011, n. 2914).

Nel caso di specie è senz’altro vero che i giudizi collegiali globali sono identici per tutti e cinque i candidati, e ciò si spiega sia con il buon livello di tutti i concorrenti, ma soprattutto con la finalità di tale giudizio, di mera idoneità alla valutazione comparativa.

Tuttavia, l’Allegato 1 al Verbale n. 10 evidenzia talune significative differenze nei giudizi individuali, formulati da ognuno dei membri della Commissione, che corrispondono all’esito della procedura.

In relazione al candidato A., ad esempio, quattro dei cinque componenti la commissione hanno giudicato ottimo, e non solo buono, almeno uno dei profili da sottoporre a valutazione.

Il Prof. M. ha giudicato ottima l’attività scientifica; il prof. M. ha giudicato ottima la discussione dei titoli e la prova didattica, il Prof. M. ha giudicato ottimo il curriculum clinico, didattico e scientifico e la prova didattica; il prof. N. ha giudicato ottima l’attività scientifica.

Analoghe considerazioni possono farsi per i giudizi formulati per il candidato Palomba Stefano.

Nel caso del ricorrente, invece, una valutazione di ottimo si legge esclusivamente nei giudizi dei prof. ri M. e N. e solo in relazione all’attività scientifica.

Alla luce di quanto sopra osservato, il ricorso deve essere respinto, perché infondato.

L’infondatezza del ricorso principale rende improcedibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse.

La particolarità della vicenda controversa giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Accoglie in parte il ricorso incidentale e per il resto lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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