T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 1129 Orario di vendita e turni di apertura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato al Comune di Crucoli il 18 ottobre 2008 e depositato il successivo 29 ottobre, il sig. C., titolare dell’esercizio commerciale denominato C.P., di cui alla licenza n. 181 del 18 dicembre 2006, impugna il provvedimento n. 37 del 4 luglio 2008 con il quale l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Crucoli ordinava l’immediata chiusura del suddetto esercizio commerciale.

Avverso tale ordinanza il ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:

1) violazione dell’art. 7 della Legge 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

2) incompetenza dell’Assessore all’emanazione del provvedimento in quanto spetterebbe al Dirigente;

3) difetto ed omissione di istruttoria atteso che nel corso della ispezione espletata precedentemente alla ordinanza di chiusura, il 4 luglio 2008, non è stata fatta alcuna contestazione immediata dell’infrazione al ricorrente e tenuto conto del fatto che il locale non era aperto al pubblico ma vi era presente personale per effettuare le pulizie;

4) violazione dell’art. 12, comma 1 del dlgs 114/1998 laddove prevede la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nei comuni ad economia prevalentemente turistica.

Conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna, ai sensi dell’art. 35 dlgs 80/1998, del comune al risarcimento del danno economico sofferto dal ricorrente per effetto della disposta chiusura del locale.

Si è costituito il Comune di Crucoli per eccepire l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale e per resistere nel merito.

Alla camera di Consiglio del 4 dicembre 2008 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Trattenuto il ricorso in decisione a seguito della pubblica udienza del 10 marzo 2011, il Tribunale ha adottato l’ordinanza istruttoria con la quale ha disposto l’acquisizione della delibera di attribuzione delle funzioni agli assessori relativa all’anno 2008, nonché la deliberazione con la quale viene documentato, in sede di approvazione del bilancio 2008, il contenimento della spesa.

Alla predetta ordinanza il Comune ha ottemperato depositando gli atti il 13 giugno 2011.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale alle liti.

L’eccezione è infondata.

Il ricorrente risulta aver sottoscritto la procura alla lite in margine al ricorso e la sua sottoscrizione risulta debitamente autenticata dal difensore costituito.

La giurisprudenza alla quale aderisce il Collegio è consolidata nel ritenere che "La procura speciale rilasciata a margine o in calce al ricorso non deve necessariamente recare l’indicazione dell’oggetto dell’impugnazione, delle parti contendenti, del giudice adito e di altri consimili, in quanto l’indicazione di tali elementi è necessaria solo per la procura conferita innanzi ad un notaio, non essendo nel primo caso configurabile alcun dubbio sulla delimitazione soggettiva, oggettiva e funzionale del mandato ad litem" (Così da ultimo Consiglio Stato, sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5839).

Da quanto sopra esposto emerge che la procura apposta a margine del ricorso debba qualificarsi come procura speciale con conseguente reiezione dell’eccezione proposta.

Nel merito il ricorso è infondato.

Esso ha per oggetto l’ordinanza che dispone la chiusura immediata del locale in presenza dei presupposti di cui all’art. 22, comma 6 del dlgs 114/1998, ovvero di svolgimento abusivo dell’attività, alla luce delle reiterate violazioni dell’orario di chiusura notturna del locale nonché delle disposizioni in merito alla tutela della pubblica quiete.

Con il primo motivo la difesa del ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della Legge 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

La censura è infondata.

Nel caso di specie il provvedimento gravato risulta essere stato adottato a seguito di una serie di atti di diffida e di verbali di contravvenzione, molti dei quali riportati nella stessa ordinanza e dei quali la più grave sanzione, irrogata con la gravata ordinanza, costituisce un inevitabile esito.

Gli atti che hanno preceduto l’ordinanza n. 37 del 4 luglio 2008 sono i seguenti:

1) comunicazione del 13 marzo 2007 del Responsabile del Comando di Polizia Municipale di Crucoli, notificata all’interessato in data 16 marzo 2007, con la quale si intimava di non esercitare attività musicali ad alto volume all’interno del locale e si specificava che la musica ad alto volume può essere esercitata soltanto nei locali a norma debitamente insonorizzati;

2) comunicazione del 20 marzo 2007 del Responsabile della Polizia Municipale, notificata in data 28 marzo 2007, con la quale si diffida dal proseguire nello svolgimento di attività musicale di disturbo continuata e fuori dall’orario consentito, come avvenuto nella serata del 17 marzo 2007, si informa che il piano territoriale degli orari dei pubblici esercizi prevede la chiusura per le ore 24 e si precisa che l’autorizzazione amministrativa in possesso del ricorrente consente di esercitare solo attività di bar, paninoteca e bisteccheria;

3) In data 2 aprile 2007 accertamento di violazione amministrativa con irrogazione della sanzione pecuniaria per violazione degli orari di apertura e chiusura e per l’esercizio di attività musicali senza la prescritta autorizzazione, ad alto volume e provocando disturbo ai vicini con relativa sanzione;

4) In data 7 maggio 2007 ispezione all’interno del locale dove si accertava l’esercizio di attività musicali ad alto volume e nella stessa giornata, alle ore 1:10, la violazione dell’orario di chiusura fissato alle ore 24;

5) In data 7 maggio 2007 si ordinava al ricorrente la sospensione dell’attività commerciale per giorni 20, a seguito delle reiterate violazioni commesse, come previsto dall’art. 22, comma 2 del dlgs 114/1998;

6) Su richiesta e dietro impegno del ricorrente di assicurare il massimo rispetto delle norme che regolano l’attività commerciale, con ordinanza del 15 maggio 2007, la sospensione di venti giorni viene ridotta a giorni 7;

7) In data 9/6/2008 prot. 2335 si intima ancora una volta al ricorrente il rispetto dell’orario di chiusura e la sospensione di ogni forma di diffusione sonora per le caratteristiche costruttive del locale non conforme alla normativa vigente, con avviso che in caso di inottemperanza si provvederà a sospendere a tempo indeterminato la licenza commerciale;

8) In data 3 luglio 2007 si informa il ricorrente che l’autorizzazione amministrativa in suo possesso consente di esercitare esclusivamente attività di bar, paninoteca e bisteccheria e che in considerazione delle continue lamentele dei cittadini residenti nelle adiacenze del bar la reiterata inottemperanza alla normativa darà luogo alle sanzioni previste;

9) A seguito di denuncia di un privato cittadino, che si lamentava dei ripetuti schiamazzi provenienti dal locale, che assumeva protrarsi a volte anche fino alle 6 del mattina, con relazione di servizio del 4 luglio 2008 si accertava che in pari data il locale rimaneva aperto oltre l’orario di chiusura, fissato per il periodo estivo all’ora 1:00.

Alla luce degli atti che hanno preceduto il provvedimento gravato la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi infondata in fatto ed in diritto.

Ad avviso del Collegio, e tenuto conto della reiterata violazione, ripetutamente accertata, sia del divieto di diffondere musica ad alto volume, in mancanza di autorizzazione nonché in mancanza delle necessarie caratteristiche tecniche del locale e della violazione dell’orario di chiusura notturna, vale certamente come comunicazione di avvio del procedimento la comunicazione del 9 giugno 2008 con la quale si ricordano al ricorrente le violazioni commesse ed accertate, oltre al rilievo penale del disturbo della quiete pubblica, e si avverte lo stesso che, alla prima verifica delle Autorità di controllo, si provvederà alla revoca dell’autorizzazione commerciale.

La censura di cui al primo motivo di ricorso va, pertanto, respinta poiché infondata.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’incompetenza dell’Assessore all’emanazione del provvedimento in quanto spetterebbe al Dirigente.

Anche questa censura è infondata.

Vero è che in materia di commercio, benchè l’art. 22 del d.lgs. n. 114 del 1998 individui il Sindaco come autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione della relativa disciplina, dopo l’entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, tale competenza è stata devoluta ai funzionari dirigenti dall’art. 107 (Così ex multis Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 12412 del 25052006), tuttavia, per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come il Comune di Crucoli, l’art. 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha previsto la possibilità di deroghe con attribuzione ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale (v. CdS, Sez. V, 1052/2007).

E’ quanto è avvenuto nel Comune di Crucoli, come emerge dagli atti allegati dalla difesa del comune resistente, anche in esito all’ordinanza istruttoria di questo Tribunale, con i quali il sindaco, ai sensi dell’art. 53, comma 23 l. 388/2000, ha attribuito agli assessori le competenze proprie dei dirigenti.

A tale riguardo si rinvia alla delibera n. 16 del Consiglio Comunale del 29/4/2008, presente in atti con la quale, oltre a dare atto dell’esigenze di contenimento della spesa, si rinnova la vigenza del provvedimento di attribuzione delle competenze gestionali agli assessori, come già disposto dal Sindaco con delibera del 30 giugno 2004.

Anche questa censura deve essere quindi respinta poiché infondata.

Con il terzo motivo di gravame si deduce il difetto ed omissione di istruttoria, atteso che nel corso della ispezione espletata precedentemente alla ordinanza di chiusura, il 4 luglio 2008, non è stata fatta alcuna contestazione immediata dell’infrazione al ricorrente e tenuto conto del fatto che il locale non era aperto al pubblico, ma vi era presente personale per effettuare le pulizie.

Il rilievo della mancata contestazione di una infrazione nel corso di uno dei tanti accertamenti intermedi non è motivo di illegittimità della successiva sanzione.

Nel caso di specie il ricorrente era ben al corrente dei rilievi che avrebbe potuto fare il Comune atteso che gli accertamenti erano stati anche annunciati da ultimo con la comunicazione del 9 giugno 2007.

L’accertamento, peraltro, compiuto da un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni e dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, attesta, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente che all’1 e 15, ovvero oltre l’orario di chiusura, il locale "risultava regolarmente aperto, con la presenza di clienti ai tavoli esterni al locale".

Sulla completezza dell’istruttoria si rimanda alla vicenda sopra descritta nell’esame del primo motivo di ricorso, evidenziando che le accertate violazioni si sono verificate in un arco relativamente ristretto di tempo e che avevano anche dato luogo a sanzioni ed avvisi.

Con l’ultimo motivo di ricorso la difesa di parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 12, comma 1 del dlgs 114/1998, laddove prevede la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nei comuni ad economia prevalentemente turistica.

Premesso che il mancato rispetto dell’orario di chiusura non è l’unico elemento su cui si fonda il provvedimento impugnato, atteso che lo stesso viene adottato per l’abusivo esercizio di diffusione di attività sonora senza la prescritta autorizzazione e con disturbo della quiete pubblica, la censura è infondata anche con riguardo al solo profilo dell’obbligo del rispetto dell’orario di chiusura del locale.

L’art. 12, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 stabilisce che "nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di cui all’art. 11, comma 4".

La giurisprudenza della Cassazione, con argomenti condivisi dal Collegio, ha precisato che la determinazione degli orari di chiusura ed apertura degli esercizi commerciali – anche nei Comuni ad economia prevalentemente turistica – è demandata al Sindaco che, nell’esercizio della sua funzione coordinatrice riconosciutagli dall’art. 36 comma 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, li individua in modo da non lasciare agli esercenti il mero arbitrio di stabilire, per ciascun esercizio commerciale, orari legati alla valutazione del singolo e pertanto tali da creare disservizi e lacune nell’ambito dell’attività commerciale medesima, non potendo desumersi la libertà degli esercenti di determinazione degli orari dall’art. 12 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114, in quanto tale disposizione si limita a prevedere che le organizzazioni degli esercenti possono definire accordi da sottoporre al sindaco cui spetta comunque il potere di decidere (Cosi Cass. Civ. Sez. II. 1378 – 20 gennaio 2009).

Ne consegue la perdurante rilevanza, ai fini sanzionatori, della violazione degli orari fissati dall’autorità comunale.

A ciò si aggiunga che la facoltà del singolo imprenditore, di esercizio e gestione delle attività, va sempre armonizzata, alla luce dell’art. 32 Cost., con il diritto alla salute dei residenti, gravemente compromesso dall’impossibilità di dedicare al sonno un sufficiente periodo di tempo.

Alla luce delle sopra esposte osservazioni il ricorso va respinto poiché infondato, con conseguente reiezione della domanda di risarcimento del danno, attesa la legittimità del provvedimento gravato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *