Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27072 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 28 settembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di T.M., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso T.M., che pure propone ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Quanto al ricorso principale, va innanzi tutto precisato che, essendo il provvedimento impugnato un decreto, è sufficiente la sottoscrizione del solo Presidente.

Il ricorrente Ministero eccepisce l’operatività della prescrizione.

Questa Corte già si è pronunciata sulla questione (tra le altre, Cass. N. 27719/09), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte in quella sede, ribadendosi che l’applicazione della prescrizione stessa introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto all’equa riparazione, non considerata dal legislatore (che, non a caso, ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente all’art. 35 CEDU), e vanificherebbe lo scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone a ben vedere la stessa ratto. Il sistema della L. n. 89 del 2001, è chiaro: la decadenza opera, dopo un semestre dal passaggio in giudicato della decisione nel procedimento presupposto, e sicuramente anche nei procedimenti promossi anteriormente alle legge stessa. Non ha pregio, in tal senso, l’affermazione del ricorrente circa un’asserita, inammissibile retroattività della L. n. 89 del 2001.

E’ appena il caso di precisare che il computo della durata del procedimento opera dalla notifica della citazione, con la quale si costituisce il rapporto processuale.

Non si può affermare che l’avvenuto passaggio alle Sezioni Stralcio, con conseguente lungaggine processuale, non debba far carico all’Amministrazione, ancorchè ciò sia avvenuto a seguito di intervento legislativo.

Va pertanto rigettato il ricorso principale.

Per quanto attiene al ricorso incidentale, va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (per tutte, Cass., n 10415/209). Va altresì affermata, ai fini dell’equa riparazione, la piena autonomia del processo penale, in cui vi sia costituzione di parte civile, da un successivo procedimento civile, per il risarcimento dei danni relativi.

Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 8.750,00; procedimento presupposto: marzo 1993 – prendente alla data di deposito del ricorso maggio 2007).

La "posta in gioco" non rileva di regola in ordine alla quantificazione del danno, per giurisprudenza consolidata, tranne situazioni specifiche ed eccezionali, che devono essere tempestivamente e puntualmente eccepite dall’Amministrazione. Non può accogliersi la domanda relativa al danno patrimoniale, derivante dall’aumento delle spese processuali, non essendo provato il nesso di causalità rispetto all’irragionevole durata del procedimento, nè indicata esattamente la quantificazione delle spese stesse.

Può accogliersi il ricorso incidentale, limitatamente agli interessi, che devono decorrere dalla domanda.

Le spese, considerato il tenore della decisione, andranno poste a carico dell’Amministrazione per il giudizio di merito, e compensate in ragione di metà per il presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie quello incidentale in parte qua; cassa il decreto impugnato e condanna l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente incidentale gli interessi legali sulla somma già determinata dalla domanda, nonchè le spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 280,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione a favore dell’antistatario av. C. Aiello; compensa per metà le spese del giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione della residua metà, e deteminandole per l’intero in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’antistatario, avv. C. Aiello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *