Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-07-2011, n. 29501 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 25/2/2010 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto solo parzialmente l’istanza avanzata da B.A. volta ad ottenere l’applicazione del beneficio dell’indulto alla pena irrogatagli con la sentenza 12/5/2010 (irr. il 2/11/2010), rilevando che il beneficio non poteva essere applicato ratione temporis in relazione al reato associativo.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, in particolare rilevando che il tempus commissi delicti, con riguardo al reato associativo, era stato ricondotto al periodo "seconda metà del 2004 – prima metà del 2005", ossia a periodo ricompreso nell’ambito del provvedimento di clemenza.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4 nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto il Giudice dell’esecuzione procede senza formalità ed avverso il provvedimento reso gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso Giudice.

In conformità a quanto disposto dall’art. 568 c.p.p., comma 5 qualificata l’impugnazione come "opposizione", deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l’esame e la decisione in merito.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come "opposizione" ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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