T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 1126 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. 20/2010, reso dal Giudice di Pace di Cosenza il 9.1.2010,, notificato il 22 gennaio 2010 e dichiarato esecutivo il 22 marzo 2010 e rinotificato il 6/4/2010, il giudice ingiungeva al Comune di Rende di pagare a favore della ricorrente la somma di Euro 2.879,20, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo, nonchè delle spese e competenze difensive, liquidate in complessive Euro 426,00, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge

Atteso che il Comune non provvedeva al pagamento la ricorrente inoltrava al Comune raccomandata contenente diffida e messa in mora ricevuta dal Comune in data 11 marzo 2011.

Deduce la ricorrente che il Comune di Rende non ha versato alcuna delle somme dovute, restando debitrice degli importi a cui è stata condannata.

Perdurando l’inadempienza della resistente è stato proposto l’odierno ricorso per l’esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 112 e ss del c.p.a., notificando il ricorso in data 31 marzo 2011 alla ricorrente.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

Il ricorso viene trattenuto in decisione nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2011.

Motivi della decisione

Il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 20/2010, reso dal Giudice di Pace di Cosenza il 9.1.2010, va, innanzitutto, dichiarato ammissibile, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale che assimila il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione nei termini, alla sentenza passata in giudicato, agli effetti del ricorso per l’ottemperanza (ex multis CdS, Sez. V, 16/2/2001, n. 807).

Preso atto che è incontestata l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata alle statuizioni del Giudice di Pace di Cosenza, il Collegio accoglie il ricorso e si fa carico di dettare le prescrizioni invocate dalla ricorrente al fine di assicurare l’esecuzione della suddetta pronuncia.

Dichiara, conseguentemente, l’obbligo del Comune di Rende, in persona del Sindaco in carica, di porre in essere tutti gli atti necessari per l’effettivo pagamento della somma dovuta, ivi compresi gli interessi maturati sul credito ingiunto e quelli maturandi fino all’effettivo soddisfo, nonché delle ulteriori voci di spesa, liquidate nel provvedimento monitorio della cui esecuzione si tratta, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura della società ricorrente, se precedente.

In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine di trenta giorni, previa sollecitazione di parte, a tanto provvederà il Commissario ad Acta, nominato nella persona del Dirigente dell’Ufficio Ragioneria della Prefettura di Cosenza o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, entro i successivi trenta giorni, a determinare le spettanze complessivamente dovute e ad emettere il relativo titolo di spesa a carico del bilancio del Comune di Cosenza.

In caso di intervento del Commissario ad acta il compenso per quest’ultimo, a carico del bilancio dell’amministrazione inottemperante, sarà liquidato con separata ordinanza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a) dichiara l’obbligo del Comune di Rende, in persona del Sindaco p.t., di provvedere, entro trenta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente e/o dalla comunicazione della presente sentenza, al pagamento del debito, oltre agli interessi maturati, sempre sulla somma indicata nel decreto ingiuntivo n. 20/2010, reso dal Giudice di Pace di Cosenza il 9.1.2010, nonché al pagamento delle spese legali liquidate nel suddetto decreto, oltre accessori di legge;

b) nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria della Prefettura di Cosenza, o altro funzionario delegato da quest’ultimo, affinché provveda a quanto previsto sub a) nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello indicato, ove il Comune non abbia provveduto.

Condanna il Comune di Rende alle spese del presente giudizio che liquida in 1.500 (millecinquecento) euro, più Iva e Cap, a vantaggio della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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