Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 12 novembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di S.L., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Non si è costituito S.L..

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non autosufficiente: esso non ricostruisce puntualmente le vicende del procedimento presupposto, limitandosi a riportare, al suo interno, il contenuto del provvedimento impugnato, dal quale, a sua volta, non è dato conoscere esattamente tali vicende.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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