T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 1119 Opposizione all’esecuzione procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso deve essere deciso con sentenza in forma semplificata (art. 114, terzo comma, cod. proc. amm.);

che i ricorrenti chiedono l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 290/06 in data 27 aprile 2006;

che, come attestato dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 11 novembre 2010, avverso la sentenza non è stata proposta impugnazione, di talché la stessa risulta passata in cosa giudicata;

che il Comune di Montalto Uffugo ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che: a) la sentenza non precisa le modalità di pagamento e la spettanza dell’importo dovuto in favore di ciascuna parte; b) la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che Catanzaro Giulia risulta diretta affittuaria dei terreni di cui alla particella catastale n. 2805 e affittuaria, in qualità di procuratrice legale di C.P., dei terreni di cui alla particella catastale n. 2803; c) Broccole Jole, nella qualità di usufruttuaria, con atto di precetto notificato in data 20 luglio 2007, ha intimato il pagamento di Euro 43.971,23 e il Comune ha proposto opposizione – ancora pendente – rilevando, tra l’altro, che la percentuale indicata dall’usufruttuaria (12,50%) non poteva essere rinvenuta in alcuna parte della sentenza di cui si tratta; d) il Comune ha corrisposto a C.P. la somma di Euro 20.000 con mandato di pagamento n. 1630 in data 23 luglio 2009 e la somma di Euro 10.000 con mandato di pagamento n. 2407 in data 24 novembre 2009 e ha corrisposto a Catanzaro Giulia la somma di Euro 12.000 con mandato di pagamento n. 366 in data 5 marzo 2010 e la somma di Euro 15.000 con mandato di pagamento n. 646 in data 26 aprile 2010; e) le parti avrebbero dovuto disciplinare i loro rapporti e gli eredi di Broccole Jole (Antonio Rossi, C.P. e Catanzaro Giulia) avrebbero dovuto attivare uno specifico giudizio di divisione; f) in difetto di ciò, il ricorso in ottemperanza risulta improcedibile; g) in ogni caso C.P. è debitore del Comune per Ici relativa agli anni 2003,. 2004, 2005, 2006 e 2007 per un importo complessivo di Euro 442.222,00;

che la sentenza della Corte di Appello: a) ha ordinato al Comune di Montalto Uffugo di depositare di Euro 135.507,56 presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima: b) ha condannato, inoltre, il Comune al pagamento, in favore degli appellati, di Euro 165.355,17, oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di risarcimento da occupazione illegittima;

che: a) la Corte di Appello non ha specificato la ripartizione dell’importo (sia quello a titolo di occupazione legittima, sia quello a titolo di occupazione illegittima) fra le parti appellate (Marcello Irneri e Broccolo Jole); b) come si desume dall’art. 1294 c.c., la solidarietà attiva non può presumersi (sul punto, cfr, fra le tante, Cass., III, n. 8235/2001; c) anche nel caso di obbligazione parziaria dal lato attivo e nell’ipotesi in cui sia controversa la spettanza delle rispettive quote in capo ai diversi creditori, deve, tuttavia, riconoscersi il diritto del creditore di liberarsi dal vincolo obbligatorio, con conseguente applicabilità della disciplina di cui agli art. 1208 e seguenti c.c.; d) ne consegue che, a differenza di quanto eccepito dal Comune, è possibile dare esecuzione alla sentenza che condanna il creditore al pagamento di un’obbligazione parziaria senza specificare la percentuale di spettanza dell’importo in capo ai diversi creditori; e) il Comune, quindi, avrebbe teoricamente potuto dare esecuzione alla decisione della Corte d’Appello mediante deposito della somma di Euro 135.507,56 presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima in favore degli aventi diritti e tramite offerta ai concreditori parziari, secondo la disciplina di cui agli artt. 1208 e seguenti c.c., del pagamento di Euro 165.355,17, oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di risarcimento da occupazione illegittima; e) ovviamente, dall’importo dovuto dal Comune in favore dei concreditori parziari avrebbe dovuto, comunque, essere dedotta la somma complessiva di Euro 57.000, già versata in favore di C.P. e Catanzaro Giulia con mandati di pagamento n. 1630 in data 23 luglio 2009, n. 2407 in data 24 novembre 2009, n. 366 in data 5 marzo 2010 e n. 646 in data 26 aprile 2010; f) risulta irrilevante, per quanto si dirà nel seguito in merito all’eccezione di compensazione sollevata dal Comune, che sia in corso un giudizio di opposizione al precetto notificato da Broccole Jole, nella qualità di usufruttuaria, in data 20 luglio 2007 g) le ulteriori censure – a prescindere dalla sollevata eccezione di compensazione – mosse dal Comune nei confronti della decisione impugnata, a prescindere da ogni indagine sulla loro fondatezza, avrebbero dovuto essere sollevate mediante apposita impugnazione di tale pronuncia;

che, in merito all’eccezione di compensazione, deve, invece, osservarsi che: a) come ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass., n. 13568/2004 e Cass., n. 2822/1999) la compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata – anche qualora l’esecuzione avvenga mediante giudizio di ottemperanza – fondata su un titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione rispetto a quello per cui si procede sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; b) quanto sopra espresso, d’altronde, non è che il precipitato della regola più generale, secondo cui in sede di opposizione all’esecuzione non possono farsi valere eccezioni che si sarebbero dovute sollevare in sede di cognizione, come quella di avvenuto pagamento del debito o della compiuta prescrizione del credito, atteso che la proposizione dell’eccezione di compensazione in sede di esecuzione per un credito che si sarebbe potuto far valere in sede di cognizione contrasterebbe – evidentemente – con la regola dell’intangibilità del giudicato; c) nel caso in esame il Comune ha eccepito dei crediti (di importo complessivo di gran lunga superiore al debito complessivo dell’Amministrazione Municipale) che sono sorti in epoca successiva alla conclusione del giudizio di cognizione; d) la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 290/06 è stata, infatti, pronunciata in data 27 aprile 2006 e depositata il successivo 16 giugno, mentre gli avvisi di accertamento relativi all’Ici per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 sono stati notificati negli anni 2008 e 2010; d) costituisce circostanza non contestata che gli avvisi di accertamento di cui si è detto non siano stati opposti; e) deve precisarsi che il credito Ici vantato dall’Amministrazione Municipale diviene certo, liquido ed esigibile (e pertanto può essere opposto in compensazione) solo a seguito di notifica dell’avviso di accertamento e di mancata opposizione da parte dell’interessato; f) in altri termini, sebbene la legge preveda che il contribuente, a seguito della denuncia relativa all’immobile, debba adempiere l’obbligazione tributaria di anno in anno, il mancato adempimento dell’obbligazione tributaria non legittima l’immediata iscrizione a ruolo, ma impone all’Amministrazione di emanare apposito avviso (cfr. art. 11 d.lgs. n. 504/1992); g) solo a seguito dell’avviso e della mancata impugnazione di esso da parte del contribuente, il Comune può procedere a iscrivere a ruolo la somma e a riscuoterla tramite invio della cartella di pagamento e l’esperimento dei successivi ed eventuali atti della procedura esecutiva; h) ciò dimostra che i crediti di cui si tratta, sebbene in parte relativi ad annualità precedenti il 2006, sono divenuti certi, liquidi ed esigibili in epoca successiva alla pronuncia di cui si chiede l’esecuzione; i) ne consegue che il Comune è legittimato ad opporre tali crediti (sulla sussistenza, certezza, liquidità, esigibilità ed importo dei quali, peraltro, non vi è stata espressa contestazione da parte del ricorrente) in sede esecutiva;

che per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, in quanto il Comune risulta creditore nei confronti di C.P. del complessivo importo di Euro 442.222,00, di gran lunga superiore rispetto a quanto complessivamente dovuto dall’Amministrazione Municipale;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) rigetta il ricorso in epigrafe;

2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Montalto Uffigo, liquidate in complessivi Euro 1.900,00 (millenovecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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