Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-07-2011, n. 29499

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 20 dicembre 2010 e depositata il 21 dicembre 2010, la Corte di appello di Catania – per quanto qui rileva – ha dichiarato la imputazione della pena scontata dal condannato instante M.G. dal 13 maggio 1998 al 13 luglio 2001 alla espiazione della sanzione, "attualmente in esecuzione", irrogata per il reato "ostativo ai benefici penitenziari" di cui alla condanna della Corte territoriale medesima, 16 dicembre 2002; e, ai fini dell’indulto, ha deliberato di tenere "fermo … quanto disposto … con provvedimento del 18 febbraio – 4 marzo 2010" con precedente provvedimento.

2. – Il condannato, mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. il 30 dicembre 2010, al direttore della Casa circondariale di Catanzaro, ha proposto opposizione alla stessa Corte territoriale, chiedendo "l’applicazione dell’indulto nella sua massima estensione di anni tre". 3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 19 aprile 2011, rileva: l’indulto è già stato applicato (nella misura massima) con ordinanza 27 dicembre 2007 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento.

4. – Rileva la Corte che, alla stregua del combinato disposto dell’art. 672 c.p.p., art. 667 c.p.p., comma 4, la legge appresta con riferimento ai provvedimenti in materia di indulto, adottati de plano dal giudice della esecuzione, lo strumento della opposizione al medesimo giudice, il quale provvede con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione.

Peraltro, in generale, secondo il più recente indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte rispetto al contrastante precedente orientamento (v. in proposito: Sez. 1, 24 febbraio 1995, n. 1146, Arrighini, massima n. 201023; Sez. 1, 2 dicembre 1996, n. 6387, Di Giannantonio, massima n. 206349), il rimedio della opposizione riveste carattere affatto esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – in cui il giudice della esecuzione abbia proceduto (anzichè de plano) nel contraddittorio tra le parti à termini dell’art. 666 c.p.p. (Sez. 3, 7 aprile 1995, n. 1182, Cancello, massima n. 202599;

Sez. 5, 2 ottobre 2001, n. 44476, Costa, massima n. 220589; Sez. 3, 5 dicembre 2002, Salamone, n. 8124, massima n. 223464; Sez. 1, 28 marzo 2006, n. 15070, Cosmai, massima n. 233945; Sez. 1, 30 marzo 2006, n. 17331, Poggiolini, massima n. 234258; Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 38694, Di Giovanni, massima n. 235983; Sez. 1, 20 febbraio 2007, n. 26021, Torcasio, massima n. 237334; Sez. 1, 9 marzo 2007, n. 18223, Siclari, massima n. 237361; Sez. 1, 22 marzo 2007, n. 14642, Stankovic, massima n. 236164; Sez. 1, 10 luglio 2007, n. 28045, Spezzani, massima n. 236903; Sez. 1, 20 settembre 2007, 36231, Brugnani, massima n. 237897; Sez. 1, 26 settembre 2007, n. 37343, Olivieri, massima n. 237508; Sez. 1, 27 settembre 2007, n. 39919, Raccuglia, massima n. 238046; Sez. 1, 16 gennaio 2008, n. 4120, Catania, massima n. 239076; Sez. 4, 29 gennaio 2008, n. 15149, Campanella, massima n. 239733; Sez. 1, 5 giugno 2008, n. 23606, Nicastro, massima n. 239733; e, da ultime, Sez. 1, 26 novembre 2008, n. 48169, Moukhlis; Sez. 1, 10 marzo 2009, n. 13991, Stimoli; Sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 39679, Russo; Sez. 1, 17 dicembre 2010, n. 45624, Jentile; Sez. 1, 22 marzo 2011, n. 13612, Somma, non massimate).

Pertanto esattamente il ricorrente ha esperito il rimedio (stabilito dalla legge) della opposizione.

Sicchè la Corte provvede alla corretta (ri)qualificazione dell’atto in tal senso e ne dispone la restituzione alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice della esecuzione, per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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