Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27069 Filiazione naturale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con provvedimento del 16 ottobre 2009, reso nei confronti di L.N. e T.A., in riforma del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta del 26-5/11-6-2009, attribuiva ex art. 262 c.c. al minore D., figlio naturale delle parti, riconosciuto prima dalla madre e poi dal padre, il cognome di entrambi i genitori.

Ricorre per cassazione il T., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, la L..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 262 c.c., con il secondo, vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Non si ravvisa violazione di legge. Questa Corte ha avuto modo di precisare (tra le altre, Cass. n. 2644 del 2011) che in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere- dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dall’art. 262 c.c., commi 2 e 3, avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio), nonchè, in particolare, l’esigenza di equiparare sempre e comunque l’attribuzione del cognome del figlio naturale a quella del figlio nato nel matrimonio (al riguardo, Cass. n. 12670 del 2009).

Criterio direttivo deve essere quello di salvaguardare l’identità personale del soggetto. Nè si potrebbe affermare che l’identità di un minore in tenerissima età non sussista. Il relativo diritto richiama l’esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni;

diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale (e quindi diritto "alla personalità" e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo). Si dovrà dunque guardare al "vissuto" del minore, alla sua vita trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future.

Ovviamente la valutazione concreta del giudice di merito, se sorretta da adeguata motivazione, è incensurabile in questa sede. Chiarisce il giudice a quo che il minore, pur in tenerissima età, fino ad oggi ha vissuto con la madre, e non si prospetta da parte dei genitori il proposito di vivere stabilmente insieme. Pur mantenendo D. rapporti con il padre – continua il provvedimento impugnato – è da presumere che egli vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei. Corrisponde dunque al suo interesse aggiungere il cognome del padre a quello originario della madre, e garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all’instaurato ambiente familiare e sociale di vita.

I motivi appaiono infondati.

Va rigettato conclusivamente il ricorso.

La natura del provvedimento nonchè la posizione delle parti e la vicenda processuale richiedono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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