Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-07-2011, n. 29497

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 18 novembre 2010 e depositata il 4 gennaio 2011, la Corte di appello di Reggio di Calabria, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta da P.G., condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso, avverso la confisca di un appartamento sito in (OMISSIS), con giardino annesso, disposta con provvedimento del 24 marzo 2009, motivando, in relazione alle censure dell’opponente: in materia di confisca, trattandosi di misura di sicurezza, non opera il divieto della irretroattività della legge penale, sicchè non rileva che al momento della commissione del reato non fosse ancora entrata in vigore la norma recante la previsione della misura di sicurezza applicata; il valore dell’immobile – "di ottima rifinitura" edificato senza concessione "antecedentemente al 1986" e oggetto di domanda di sanatoria del 31 maggio 1986 – è di circa centomila euro; i redditi, dichiarati, percepiti dall’opponente e dal coniuge dal 1998 al 2005 (e analiticamente indicati), non sono assolutamente idonei a giustificare la edificazione del fabbricato, tenuto conto delle insopprimibili esigenze di sostentamento della famiglia; le risorse investite sono, pertanto, frutto di "illecita accumulazione patrimoniale" in dipendenza della appartenenza dell’opponente alla cosca di Africo Nuovo Mollica – Morabito.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Concetta Zinghinì, mediante atto recante la data del 9 febbraio 2011, depositato il 10 febbraio 2011, col quale sviluppa tre motivi.

2.1 – Con il primo motivo il difensore, traendo spunto da un arresto delle Sezioni Unite (sentenza n. 26654/2008) circa la "natura ambivalente" della confisca in parola, invoca il divieto della irretroattività della legge penale, opponendo che i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna sono antecedenti alla introduzione nell’ordinamento giuridico del D.L. 8 giugno 1992, art. 12-sexies convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356. 2.1 – Con il secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando che la Corte territoriale ha omesso di considerare quanto segue: il bene confiscato – come documentato – pervenne al ricorrente per successione dal padre nel 1996; l’immobile era stato edificato, abusivamente dai genitori del ricorrente all’inizio degli anni ottanta, quando P. "era poco più di un bambino"; il Pretore di Bianco aveva condannato la madre del ricorrente, S.G., per la costruzione in parola;

incongruamente il giudice della esecuzione ha attribuito al ricorrente la costruzione del fabbricato, pur dando atto che la costruzione era anteriore al 1986; la "presunzione di pertinenzialita" rispetto alla attività criminosa deve essere circoscritta "in un ambito di ragionevolezza"; mentre nessun collegamento è ravvisabile nella specie.

2.3 – Con il terzo motivo il difensore, denunzia violazione degli artt. 24 e 42 Cost., art. 6, commi 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, in relazione all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2, e art. 42 Cost., eccepisce la illegittimità costituzionale degli artt. 419, 429, 465, 598 e 601 cod. proc. pen., con riferimento al D.L. 8 giugno 1992, art. 12-sexies convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevedono la citazione dei terzi, comproprietari dei beni da confiscare, in proposito deducendo che l’immobile confiscato è in comunione pro indiviso tra il ricorrente e i suoi fratelli, pretermessi nel procedimento ablatorio.

3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 26 aprile 2011, rileva: a) la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte suprema di cassazione è consolidata nel senso che la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, costituisce misura di sicurezza, sicchè non trova applicazione il divieto della applicazione retroattiva della sanzione penale; b) le doglianze formulate sotto il profilo del vizio di motivazione, col secondo motivo di impugnazione, costituiscono censure "di puro fatto"; c) il ricorrente non ha interesse a censurare la pretermissione dei terzi comproprietari, laddove costoro ben possono "far valere i loro diritti con lo strumento dell’incidente di esecuzione". 4. – Il ricorso è nei termini che seguono fondato.

4.1 – In rito l’evidente carenza di legittimazione del ricorrente rende improponibile la censura per la pretermissione nel procedimento dei comproprietari dell’immobile confiscato e manifestamente irrilevante la correlata eccezione di illegittimità costituzionale.

4.2 – L’art. 200 c.p. dispone: "Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione".

Non è pertinente il richiamo del divieto della irretroattività della legge penale ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 1.

E, proprio, in termini questa Corte ha ribadito che "la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e non di pena sui generis o pena accessoria e perciò non opera il principio di irretroattività proprio della pena, ma quello della applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall’art. 200 c.p." (Sez. 1, 15 gennaio 2009, n. 8404, Bellocco, massima n. 242862; cui adde: Sez. 6, 6 marzo 2009, n. 25096, Nobis, massima n. 244355 e Sez. 1, 26 maggio 2009, n. 26751, De Benedittis, massima n. 244790).

4.3 – E, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

La ordinanza impugnata è inficiata dal vizio della mancanza di motivazione in quanto la Corte territoriale non ha dato conto della reiezione delle obiezioni dell’opponente circa la dimostrazione della liceità dell’acquisto dell’immobile per successione dal genitore e circa la estraneità del ricorrente alla costruzione del fabbricato in relazione all’epoca di ultimazione del fabbricato avuto riguardo al dato anagrafico della età di P..

4.4 – Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla esclusione della legittima provenienza del bene confiscato, il rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte territoriale e il rigetto nel resto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla esclusione della legittima provenienza del bene confiscato; rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Reggio di Calabria e rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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