Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-07-2011, n. 29496

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 10/11/2010 il Gip del Tribunale di Verona, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di S.A. volta ad ottenere la revoca della confisca del veicolo, rilevando che, pur tenute presenti le modifiche legislative che avevano riguardato l’art. 186 C.d.S., la confisca (avente attualmente natura di sanzione amministrativa accessoria) poteva essere disposta anche con il rito monitorio e che la stessa, di competenza del Giudice e non già del Prefetto, era rimasta sanzione accessoria obbligatoria.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il S. deducendo erronea applicazione di legge; ad avviso del ricorrente la confisca del veicolo continuava ad avere natura di sanzione penale accessoria non applicabile con il rito monitorio.

L’impugnazione, così come correttamente osservato dal P.G. presso questa Corte, deve essere qualificata come "opposizione"; gli atti vanno conseguentemente trasmessi al GIP del Tribunale di Verona per la relativa decisione in merito.

Trova invero applicazione nella specie il combinato disposto di cui all’art. 676 c.p.p., comma 1, art. 667 c.p.p., comma 4 per il quale, definito il giudizio, il Giudice dell’esecuzione è competente a decidere in materia di confisca e restituzione di cose sequestrate, con provvedimento assunto de plano avverso il quale è possibile "opposizione" dinanzi al medesimo Giudice. Nè rileva, al fine di individuare altro diverso mezzo di impugnazione, il fatto che il Giudice dell’esecuzione abbia ritenuto di adottare, in luogo della procedura de plano, la procedura di cui all’art. 666 c.p.p. in contraddittorio tra le parti, atteso che il legislatore ha previsto nella materia di cui si discute solo il mezzo di tutela rappresentato dalla opposizione dinanzi al medesimo Giudice – dove oltre tutto il richiedente ha la possibilità di ottenere un "riesame" del provvedimento anche sotto profili non affrontagli con il ricorso per cassazione – con contraddittorio differito avente ad oggetto, più che la questione dedotta con la richiesta della parte, la statuizione che su tale richiesta il Giudice ha ritenuto di adottare con il provvedimento avverso al quale si è presentata l’opposizione.

In conformità a quanto disposto dall’art. 568 c.p.p., comma 5 qualificata l’impugnazione come "opposizione", deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Verona per l’esame e la decisione in merito.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Verona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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