T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 29-07-2011, n. 6818

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe M.B. ha chiesto l’annullamento del silenzio serbato dall’E. in ordine alla sua istanza di accesso agli atti relativi alle procedure di elettrificazione di un proprio terreno.

Si è costituito l’E. sostenendo l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato, nonché la sua infondatezza nel merito, anche per carenza d’interesse giuridicamente qualificato.

Con atto depositato in data 13 luglio 2011, e con esplicita dichiarazione alla camera di consiglio del 14 luglio 2011, il difensore del ricorrente ha comunicato la volontà di rinunciare al ricorso in questione.

Al Collegio non resta quindi che prendere atto di detta volontà e dichiarare il ricorso estinto per rinuncia.

Le spese possono essere compensate, valutata la complessiva fattispecie ai sensi dell’art. 84 c.2 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio ex art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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