Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27066

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 gennaio 2003 il Tribunale di Genova rigettava la domanda con la quale V.F. e G.M. P. avevano chiesto la condanna di B.E. al pagamento della somma di L. 14.000.000 in favore di ciascuno di loro, a titolo di pagamento della cessione di quattordicimila quote della s.r.l. Diacon. Con la medesima decisione il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale del B. e, risolto il contratto inter partes, dichiarava il V. ed il M. nuovamente intestatari delle quote a suo tempo cedute e li condannava a restituire al B. la somma di Euro 5.164,57 ciascuno.

La Corte di appello di Genova, su gravame proposto dal V. e dal G.M. e nel contraddittorio con l’appellato, con sentenza in data 8 febbraio 2007 – ravvisata l’ammissibilità dell’appello, nel quale risultavano precisate le ragioni dell’impugnazione, anche se in parte con il recupero di argomentazioni già svolte in primo grado – in riforma della sentenza appellata condannava il B. al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 7.230,40 ciascuno, quale corrispettivo della cessione delle quote, e della ulteriore somma di Euro 6.227,15 ciascuno, a titolo di restituzione delle somme da loro versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B. con tre motivi. Resistono con controricorso il V. e il G. M..

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la sentenza sia redatta con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorrente – denunciando, in relazione a tutte le censure svolte, violazione di norme di diritto e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – con il primo motivo deduce che l’atto di appello aveva l’identico contenuto della comparsa conclusionale di primo grado, con conseguente violazione, da parte degli appellanti, del principio di specificità dei motivi di gravame.

Con il secondo motivo il B. si duole che la Corte di appello, in violazione delle regole generali di interpretazione dei contratti e senza una sufficiente giustificazione logico-giuridica, abbia qualificato come condizioni risolutive, e non sospensive, gli avvenimenti richiamati nelle scritture private inter partes in data 8 maggio 1990.

Con il terzo motivo si deduce che la Corte ha erroneamente considerato tardiva e inammissibile la produzione di documenti effettuata in sede di conclusioni. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, quanto alle dedotte violazioni di legge, tutti e tre i motivi di ricorso non sono illustrati con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata l’8 febbraio 2007. Tale quesito non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale e autosufficiente della violazione stessa, finalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. S.U. 2007/20360; Cass. 2007/16002;

2007/23153; 2008/16941; 2008/20409).

Quanto ai prospettati vizi di motivazione, le censure formulate non contengono (come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.) la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

Il ricorrente, inoltre, ha dedotto genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza e/o la contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652).

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e le spese processali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.700,00 ciascuno, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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