Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-07-2011, n. 29495 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 19/11/2010 il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da D.F.G. volta ad ottenere l’applicazione del beneficio dell’indulto alla pena irrogatagli con la sentenza 26/11/2009 (irr. il 15/10/2010) in relazione al reato di cui all’art. 416 c.p., commi 1 e 2 commesso, secondo quanto precisato nell’imputazione, "in data antecedente al luglio 2005 con condotta in atto". Il GIP ha rilevato che il reato per il quale il D.F. aveva riportato condanna aveva natura permanente e che esso si era protratto oltre il termine di efficacia del beneficio, sicchè quest’ultimo era inapplicabile.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato rilevando che l’associazione criminosa contestata al D. F. aveva avuto pacificamente termine al momento dell’arresto di costui, in tale data essendo state sequestrate tutte le attrezzature utilizzate per la fabbricazione delle monete false ed essendo da tale data il D.F. rimasto ininterrottamente in stato di custodia cautelare – in carcere ed agli arresti domiciliari – per i vari fatti ascrittigli.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4 nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto il Giudice dell’esecuzione procede senza formalità ed avverso il provvedimento reso gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso Giudice.

In conformità a quanto disposto dall’art. 568 c.p.p., comma 5 qualificata l’impugnazione come "opposizione", deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Napoli per l’esame e la decisione in merito.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come "opposizione" ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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