Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-07-2011, n. 29482 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 18 gennaio 2010 e depositata il 16 febbraio 2010, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, 6 marzo 2008, di assoluzione perchè il fatto non sussiste, impugnata dal procuratore generale della Repubblica, ha condannato alla pena dell’arresto in mesi tre, il sorvegliato speciale della Pubblica Sicurezza D.L.M., imputato della contravvenzione prevista e punita dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, per la omessa esibizione della carta di permanenza, reato commesso in (OMISSIS), motivando, sul presupposto, implicito e affatto pacifico, dell’accertamento della materialità della condotta omissiva, con richiamo al principio di diritto, fissato da questa Corte suprema, secondo il quale la contravvenzione è integrata dal "mancato possesso della carta di permanenza da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno" (Sez. 1, 21 ottobre 2009, n. 42874, massima n. 245302).

2. – Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto recante la data del 25 maggio 2010, depositato il 27 maggio 2010, deducendo: la motivazione è apparente; si è trattato "di un atto unico e non ripetuto"; la condotta non integra il reato ritenuto; e, comunque, è maturata la prescrizione.

3. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Laddove l’arresto di legittimità invocato nella sentenza impugnata non è pertinente al caso di specie, concernendo la fattispecie diversa della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza con obbligo (o divieto) di soggiorno nel comune di residenza, la Corte territoriale è incorsa nella erronea applicazione della legge penale.

Giova ricordare il dato normativo.

La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5 stabilisce ai commi secondo e terzo, le prescrizioni cui devono essere assoggettate le persone sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza (e tra le medesime non è compreso l’obbligo della carta di permanenza).

Il successivo quarto comma prevede che il giudice della prevenzione possa imporre al sorvegliato – congiuntamente alle prescrizioni obbligatorie, stabilite nei precedenti commi – a discrezione, "tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale".

Infine, con riferimento ai (soli) sorvegliati gravati dalla concorrente misura dell’obbligo (o del divieto) di soggiorno del comune di residenza o di dimora abituale, il sesto comma del medesimo articolo dispone: "alle persone … è consegnata una carta di permanenza da portare con sè e da esibire a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza".

Orbene, nella specie il ricorrente risulta sottoposto esclusivamente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza (senza obbligo nè divieto di soggiorno), sicchè non trova applicazione la succitata disposizione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5, comma 6, circa l’obbligo (di portare con sè e di) esibire la carta di permanenza.

Nè, peraltro, il giudice della prevenzione si è avvalso, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge cit., della potestà discrezionale di imporre, a titolo di ulteriore prescrizione (oltre quelle specificamente stabilite dai precedenti commi), l’obbligo della carta di permanenza (v. il decreto del Tribunale di Benevento, 1 dicembre 2005, di applicazione al ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza, per la durata di due anni, pp. 15-17 del fascicolo del giudizio di primo grado).

Conclusivamente, non essendo il ricorrente gravato dalla prescrizione della cui violazione è imputato, la contravvenzione è insussistente (v. per tutte Cass., Sez. 1, 7 gennaio 2010, 10714, Mastrangelo, massima n. 246513: "Non integra la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, prevista dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, – avente ad oggetto l’inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall’art. 5 della stessa Legge – il fatto della persona sottoposta a detta misura senza obbligo o divieto di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza di cui al citato art. 5, u.c.").

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, colla pertinente formula.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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