Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-07-2011, n. 29481 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 18 gennaio 2010 e depositata il 29 gennaio 2010, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha condannato alla pena dell’ammenda in Euro trecento S.M., imputato della contravvenzione prevista e punita dall’articolo 20 della L. 18 aprile 1975, n. 110, per negligenza nella custodia della pistola Smith & Wesson, calibro 38, riposta in camera dal letto, nel cassetto del comodino, privo di chiusura, ed asportata dai ladri il (OMISSIS), motivando: il giudicabile ha omesso di usare la dovuta diligenza; infatti, il cassetto era sprovvisto di serratura o altro congegno di chiusura (lucchetto); 1′ abitazione non era dotata di sistema di allarme; i ladri penetrarono nella casa, dopo aver scavalcato la recinzione del giardino e "forzato leggermente" la persiana e la finestra del soggiorno, non difesa da inferriate;

sicchè l’arma era "facilmente asportabile da chiunque". 2. – Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Enrico Zappasodi, mediante atto recante la data del 24 febbraio 2010, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 opponendo: il giudicabile non esercita professionalmente attività in materia di armi; non ha pertanto alcun obbligo di adottare particolari sistemi antifurto; nella specie è stata usata la "massima diligenza", il ladri, per impossessarsi dell’arma, hanno scavalcato la recinzione e forzato persiana e finestra.

2.2 – Con il secondo motivo i difensore denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione, censurando: "la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione" circa la idoneità delle "misure adottate" nella custodia dell’arma e circa la mancanza di diligenza.

3. – Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha ravvisato la negligenza nella custodia dell’arma sulla base dell’assunto che la pistola, essendo "riposta nel cassetto di un comodino, sprovvisto di chiavi", fosse "facilmente asportabile da chiunque".

Ma la rappresentazione delle circostanze fattuali che sorreggono la succitata valutazione – cioè la intervenuta sottrazione della pistola in dipendenza del furto con effrazione nella abitazione del giudicabile – contraddicono la affermazione della ravvisata negligenza, posto che la cautela omessa, specificamente indicata (della chiusura a chiave dentro il cassetto), risulta affatto inidonea (epperò irrilevante) a salvaguardare la custodia in relazione alle condotte delittuose di sottrazione mediante violenza sulle cose.

Il giudice a quo è, pertanto, incorso nella inosservanza della legge penale in quanto la rappresentazione della condotta omissiva, accertata, non integra la previsione normativa della mancata adozione della particolare diligenza dovuta nell’interesse della sicurezza pubblica.

Questa Corte, infatti, ha ribadito il principio di diritto, secondo il quale "l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit"; sicchè, exempli gratia, non è ravvisabile l’inosservanza della diligenza dovuta nel caso della custodia delle armi dentro "la propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile" (Sez. 1, 21 gennaio 2000, n. 1868, Romeo, massima n. 215211; cui adde: Sez. 1, 14 dicembre 1999, n. 7154/ 2000, Cariello, massima n. 214960; Sez. 1, 19 marzo 2004, n. 15541, Sallicandro, massima n. 227934; Sez. 1, 8 maggio 2003, n. 24060, Conti, massima n. 225329).

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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