T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 29-07-2011, n. 6807

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il Ministero comunica di aver revocato la clausola di bando ritenuta lesiva; che conseguentemente il difensore della ricorrente dichiara sopravvenuto il difetto d’interesse alla decisione di merito.

Che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse

Che le spese di giudizio possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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