Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre personalmente C.M., avverso l’ordinanza della Corte di Appello dell’Aquila del 28.2.2011, che dichiarò l’inammissibilità dell’appello proposto dallo stesso ricorrente contro la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 26.6.2008 per il reato di ricettazione di un modulo di assegno bancario, poi abusivamente compilato ed utilizzato per l’acquisto di un’autovettura da potere di F.D..

Il ricorrente contesta la valutazione della genericità dei motivi di gravame effettuata dalla Corte territoriale, rilevando di avere fatto puntuale riferimento, in occasione dell’impugnazione "di merito", alle fonti probatorie assunte a base della decisione di primo grado, assumendone il travisamento o l’omessa considerazione da parte del tribunale.

Il ricorso è fondato.

Nell’atto di appello proposto contro la sentenza del tribunale dell’Aquila del 28.2.2011, la difesa analizzava fra l’altro dettagliatamente la deposizione del teste C., che avrebbe dichiarato di avere personalmente consegnato al F. l’assegno in oggetto, precisando di avere ricevuto il titolo da persona diversa dall’imputato; ma sottolineava anche il contenuto sostanzialmente scagionante delle deposizioni processuali, la totale riforma della sentenza impugnata.

Si tratta di deduzioni che non possono ritenersi affette dal vizio di genericità, soprattutto considerando l’ampia latitudine del giudizio di appello, che consente alle parti di sollecitare senza alcun limite anche la rivisitazione critica delle risultanze istruttorie ai fini del ribaltamento del giudizio di primo grado.

L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di Appello dell’Aquila per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello dell’Aquila per il giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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