Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29571

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.C. ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Brescia in data 28 aprile 2011 che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Gip di Brescia del 22.12.2010 che lo ha riconosciuto responsabile di concorso nel delitto di rapina, rilevando che i motivi di gravame sono carenti di specificità.

Il ricorrente deduce manifesta illogicità della decisione che non ha considerato che la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata motivata evidenziando la giovane età dell’imputato, l’inserimento in un contesto lavorativo, la resipiscenza non apprezzabile per la sola confessione e la modestia del fatto non di particolare allarme sociale.

Il ricorso è fondato in quanto la Corte territoriale ha ampiamente considerato i motivi dedotti per censurare la omessa concessione delle attenuanti generiche, rilevandone articolatamente la non fondatezza, con ciò contraddicendo la propria decisione di aspecificità dei motivi, che invece sono stati avanzati per giustificare la richiesta di modifica della decisione. La Corte di appello in questa fase del procedimento ha espresso un giudizio di merito sul contenuto del gravame mentre invece era tenuta unicamente a controllare se la richiesta di impugnazione è stata fondata su precise considerazioni di fatto o di diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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