Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto il ricorso per cassazione proposto dal difensore di A. G. avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 28.9.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del predetto A. dal Tribunale di Siena il 5.2.2008, per i reati di rapina e altro;

ritenuto che con l’unico motivo il difensore deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza, e la conseguente nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa, per avere i giudici di appello rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza del 28.9.2010 proposta dal difensore di fiducia dell’imputato per concomitanti impegni connessi alle sue funzioni di membro del Consiglio Regionale Siciliano;

ritenuto che dalla consultazione degli atti consentita a questa Corte dalla natura della questione, risulta che l’impegno addotto a sostegno dell’istanza di rinvio era stato documentato con la produzione di "locandine" anonime, prive di qualunque crisma di ufficialità e di autenticità;

ritenuto, quindi, che correttamente la Corte territoriale ha affermato l’inesistenza dell’impedimento, indipendentemente dalla concreta motivazione del provvedimento di rigetto dell’istanza (nel senso che quando sia stata eccepita, nel giudizio di merito, una pretesa violazione di norme processuali, non possa invocarsi in sede di legittimità nemmeno l’assoluto difetto di motivazione se debba comunque ritenersi l’infondatezza dell’eccezione, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10504 del 1999, 30.6.1999, Cola; vedi, anche, Cass., Sez. 5, 24.10.1991, n. 10646; sotto altro profilo, detti principi sono la conseguenza coerente dell’attribuzione alla Corte di cassazione di autonomi poteri di accertamento delle nullità processuali, anche con l’esame diretto degli atti; il giudice di legittimità è quindi svincolato, in questo caso, nella sua decisione, dalla motivazione della sentenza impugnata, e può prescindervi del tutto; Cass. 19.3.2002, Ranieri);

ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna dell’ A. al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende, commisurata al grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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