T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 2040 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha intimato il rilascio dell’alloggio di Via Bergamo, assegnato dall’8.5.1985 ai di lui genitori, sulla base della sua occupazione abusiva.

Il ricorso è tuttavia da respingere, in quanto fondato su circostanze di fatto erronee, non risultando applicabile alla fattispecie l’art. 20 R.R. n. 1/2004, secondo cui in caso di decesso dell’assegnatario subentrano nel conseguente contratto di locazione i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione ancora conviventi al momento del decesso.

Il ricorrente invoca l’applicazione della detta norma, allegando a tal fine il doc. n. 2, ossia un certificato anagrafico, datato 26.4.2011, su cui è effettivamente indicato che lo stesso "dal 24.1.1985 a tutt’oggi ha residenza in Via Bergamo 1", e dunque da un momento anteriore all’assegnazione del detto alloggio.

Il detto certificato, ed in particolare l’indicazione della data del 24.1.1985 quale dies a quo della residenza del ricorrente in Via Bergamo, è tuttavia frutto di un errore materiale.

La semplice lettura dell’intero documento conferma la sua inattendibilità, laddove lo stesso, contraddittoriamente, prima afferma che il ricorrente "dal 16.2.1987 ha avuto la residenza in Viale Romagna 17", e successivamente, smentendo quanto precedentemente indicato, attesta che il ricorrente "dal 24.1.1985 a tutt’oggi ha residenza in Via Bergamo 1".

La difesa comunale ha del resto dimostrato la sussistenza dell’errore materiale, producendo altro certificato (doc. n. 6) da cui si desume che la residenza in Via Bergamo decorre solo dal 24.1.2005, e non dal 24.1.1985 e dunque da un momento notevolmente successivo all’assegnazione dell’alloggio.

Non meritano infine accoglimento le doglianze incentrate sulla violazione delle regole partecipative, come desumibile dalla lettura del doc. n. 7 del Comune, dal quale emerge che lo stesso ha espressamente invitato il ricorrente a presentare eventuali deduzioni scritte.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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