Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29568 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25 novembre 2010, la Corte d’Appello di Milano, 3A sezione penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da L.M., con la quale questi era stato dichiarato colpevole, in concorso con C.G. (giudicato separatamente), di una serie di rapine in danno di extracomunitari (dopo essere entrati nelle loro abitazioni mediante esibizione di false tessere di polizia), di porto illegale di arma da sparo, di truffa aggravata e simulazione di reato ed era stato condannato, tenuto conto della recidiva, con la continuazione e la diminuente del rito, alla pena di dieci anni di reclusione nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile S.A..

La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità con riferimento alla costituzione di parte civile, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta dell’esito positivo delle individuazioni fotografiche effettuate dalle persone offese, della sostanziale identità del modus operandi dei tre episodi delittuosi in esame, della contiguità temporale tra di essi, tutti commessi in Milano ed in concorso con C. (che ha reso ampia confessione ed ha definito la sua posizione con sentenza di applicazione della pena), del fallimento dell’alibi addotto dall’imputato. La circostanza che l’arma fosse materialmente portata dal C., non elimina la responsabilità a titolo di concorso in ordine al delitto di cui al capo B. La pena era stata quantificata in misura adeguata alla gravità dei fatti e alla negativa personalità desunta dai molteplici e gravi precedenti penali.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della prova ed illogicità della motivazione, per insufficienza della prova costituita da individuazioni fotografiche prive di valenza probatoria; – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 99 e 81 c.p., per essere stata irrogata a titolo di aumento per la continuazione la pena di un anno e otto mesi di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi F), D, B ed H, come se l’aumento di un terzo della pena base (cinque anni di reclusione per il delitto sub A) dovesse riguardare ciascun reato in continuazione.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

E’ canone ermeneutico costante, che il collegio condivide, quello secondo il quale "il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, sebbene non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice,- la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell’individuazione" (Cass. Sez. 5, 10.2-29.5.2009 n. 22612).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Vero è che "il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo" (Cass. Sez. 1 13.1-11.2.2010 n. 5478).

Tuttavia la pena complessivamente applicata in aumento non viola il limite massimo, stabilito dall’art. 81 c.p., comma 2 nè il limite del cumulo materiale fissato dal comma 3 della medesima disposizione Peraltro con l’appello non era stata proposta alcuna questione sul punto, sicchè la pretesa violazione di legge non poteva essere denunciata per la prima volta con il ricorso ( art. 606 c.p.p., comma 3).

3- Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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