T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 2039 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, già in servizio nell’Arma dei Carabinieri a far data dal’8.9.1990, con verbale della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di 2a istanza di Verona del 10.12.1999, è stato giudicato "non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio militare e al servizio d’istituto nell’Arma dei CC." e, alla stessa data, posto in congedo assoluto.

Con istanza datata 19.1.2000, presentata ex art. 14, comma 5, della L. n. 266/1999, il ricorrente ha chiesto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Con atto del 19.1.2001, la CMO, in esito a richiesta del Comando Regione CC Lombardia, ha confermato la "non idoneità assoluta e permanente al SMI e nei CC", riconoscendo come l’interessato potesse "essere adibito in qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa con compiti esecutivi".

In assenza di riscontri ala propria istanza nonostante il favorevole parere acquisito, il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione con ricorso ex art. 21 bis della L. n. 241/1990, che è stato respinto con sentenza n. 2148/2002 sul presupposto che il richiesto transito fosse subordinato all’emanazione di norme di attuazione da adottarsi con decreto ministeriale non ancora intervenuto.

Emanato successivamente il D.M. 18.4.2002, l’Amministrazione, con atto del 19.6.2003, ha respinto l’istanza di transito del ricorrente.

Con il presente ricorso, il sig. A., ha impugnato il diniego oppostogli deducendo la violazione della disciplina vigente, nonché eccesso di potere sotto vari profili, chiedendo contestualmente la ricostruzione, anche sotto il profilo economico, della propria posizione lavorativa.

Con ordinanza n. 1822 del 22.10.2003, é stata accolta, ai fini del riesame, l’istanza di sospensione sul presupposto che, sull’istanza di transito del ricorrente, fosse maturato il silenzio assenso.

Preso atto dell’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della citata misura cautelare e il Tribunale, con un’ulteriore ordinanza n. 1704 del 23.6.2004, ha rilevato l’inottemperanza da parte dell’Amministrazione al precedente provvedimento e ne ha ordinato l’esecuzione assegnando un termine.

Con decreto del 27.10.2004, il Ministero, "ritenuto di dover procedere alla regolarizzazione della posizione di stato dell’interessato", ha sancito che "alla data del 14 ottobre 2002 è accolta l’istanza" autorizzando "a titolo precario, in attesa della definizione del gravame nel merito" l’assunzione del ricorrente.

In data 1.3.2005, è stato infine stipulato il contratto con effetto dal momento della sottoscrizione del medesimo.

Con sentenza n. 731/2005, preso atto dell’ottemperanza dell’Amministrazione è stata dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di esecuzione dell’ordinanza n. 1822/2003.

All’esito della pubblica udienza del 6.7.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’Amministrazione ha respinto l’istanza di transito sul presupposto che la possibilità riconosciuta dall’art. 14 della L. n. 266/1999, in combinato disposto con l’art. 1 del DPR n. 339/1982 e l’art. 2, comma 4, del DM 18.4.2002, n. 339/1982, riguardasse unicamente il "personale delle Forse armate e del’Arma dei Carabinieri che, al momento dell’emissione del giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato, fosse inserito nei ruoli della Forza armata di appartenenza".

Il ricorrente, sostiene l’Amministrazione, ai sensi degli artt. 16, comma 7 e 29, comma 1 della L. n. 559/1954, doveva considerarsi invece cessato dal servizio a decorrere dal 23.11.99, "per aver superato i due anni di aspettativa nel quinquennio".

La circostanza è smentita in atti.

Come, infatti, emerge dal "Foglio di congedo assoluto", il ricorrente è cessato dal servizio in data 10.12.1999 e, pertanto, la posizione del medesimo trova disciplina nella normativa in esame in quanto era da considerarsi in servizio al momento dell’accertamento della causa di inidoneità.

Il rilevato profilo di contraddittorietà dell’azione amministrativa trova ulteriore conferma nella nota ministeriale n. 81416 del 18.12.2002 con la quale, con richiesta incompatibile con il successivo provvedimento di diniego, il ricorrente veniva invitato a produrre la documentazione necessaria "ai fini del transito nelle corrispondenti Aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa".

La stessa Amministrazione, inoltre, con la citata nota del 27.10.2004, ha riconosciuto che l’istanza doveva intendersi accolta al 14.10.2002.

Ne deriva che, nel caso di specie, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 14, comma 5, della L. n. 266/2000, nel testo all’epoca vigente, laddove precisava che " il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1932, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica".

La richiamata norma ha trovato attuazione con DM 18 aprile 2002 che, all’art. 3, comma 1, ha disposto che "per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l’adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell’istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

La norma, al comma 2, ha fatto "comunque salve le domande già presentate alla competente Direzione generale per le quali il termine di cui all’art. 2, comma 4, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, al successivo comma 3, ha previsto che "il personale di cui al comma 1 nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità".

Quanto alle modalità di transito, il DPR n. 339/1982, richiamato dall’art. 14, comma 5, della L. n. 266/2000, all’art. 8, prevedeva che "il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell’interno, sentito il consiglio di amministrazione dell’amministrazione ricevente. Quest’ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente. L’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all’art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l’Amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta. Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità".

Dal descritto quadro normativo discende, sotto un primo profilo, che l’istanza di transito del ricorrente, fatta salva dall’art. 3, comma 2, del DM 18.4.2002 in virtù di quanto disposto dall’art. 8 del DPR n. 339/1982, doveva intendersi accolta allo spirare del termine di 150 giorni decorrente dal 16.5.2002 data di pubblicazione del predetto DM, ovvero dal mese di ottobre 2002.

Sotto un secondo profilo, il ricorrente, nelle more della decisione della competente Autorità, avrebbe dovuto essere considerato, ai sensi dell’art. 8, del DPR n. 339/1982, "in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità".

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con ricostruzione della carriera del ricorrente che dovrà essere considerato in posizione di aspettativa con riconoscimento del trattamento economico goduto al momento della cessazione dal servizio con decorrenza dalla data di congedo alla data di formazione del silenzio assenso in ordine all’istanza di transito e, da tale momento, integrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

L’Amministrazione é pertanto tenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle mensilità non percepite maggiorate degli interessi legali da calcolarsi dalla data di maturazione di ogni singolo rateo sino all’effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre alle spese forfetariamente calcolate nel 12,5%, ad IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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