T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 2038 Studenti Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 20.12.2005 il ricorrente, studente iscritto al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Milano, ha sostenuto e superato l’esame di neurologia.

L’Università resistente, con decreto rettorale del 17.5.2006, ha annullato la prova poiché "in contrasto con l’ordine delle propedeuticità stabilite dal D.P.R. 28.02.1980 n. 135 e dal Consiglio di Facoltà del 24.09.2001, in quanto a quella data non aveva sostenuto l’esame di ISTITUIZIONI DI ANATOMIA UMANA NORMALE E DELL’APPARATO STOMATOGNATICO".

Il ricorrente ha impugnato il citato provvedimento deducendo:

– la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento dell’esame;

– la violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 per difetto dei presupposti richiesti per procedere all’annullamento in autotutela;

– l’illegittimità delle propedeuticità previste dall’Università per violazione dell’art. 12, comma 2, lett. b) del D.M. n. 509/1999;

– la violazione dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui proporre ricorso.

L’Università si è costituita in giudizio, resistendo alle avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato, stante la palese violazione, sotto più profili, dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che disciplina l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, stabilendo che "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita ad informare l’interessato circa la determinazione assunta omettendo la specificazione delle ragioni di interesse pubblico che hanno indotto l’Autorità procedente all’adozione della determinazione.

Il provvedimento è difforme dal paradigma normativo, altresì, per l’ulteriore omissione della prescritta valutazione dell’interesse del ricorrente destinatario dei negativi effetti della misura adottata.

Sotto un ultimo, ma egualmente rilevante profilo, l’annullamento dell’esame è intervenuto a distanza di circa 5 mesi dal superamento dell’esame.

In tale significativo lasso di tempo, che è sicuramente tale da consolidare un legittimo affidamento del ricorrente circa il favorevole esito della prova sostenuta, l’interessato avrebbe potuto, in ipotesi, sanare il vizio rilevato dall’Amministrazione e sostenere nuovamente l’esame nel rispetto delle pretese propedeuticità.

Fondato è altresì il dedotto profilo di contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che, in un primo tempo, ha consentito l’iscrizione del ricorrente alla prova e, in un secondo momento, ha consentito al medesimo di sostenere la prova nonostante sul "libretto" non figurasse il superamento dell’esame ritenuto propedeutico.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Sussistono, tuttavia, in considerazione della specificità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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