Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29565

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 novembre 2010, la Corte d’Appello di Catania, 2 sezione penale, confermava la sentenza del GIP del Tribunale in sede appellata da S.L. e P.D., con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli di concorso nei delitti di rapina commessa il 5.9.2008 nonchè di ricettazione (capi A e B) e di altra rapina commessa il 29.8.2009 (capo F); S. inoltre dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capo C) e di altre rapine commesse l’8.8.2009 e il 20.8.2009 (capi D ed E) ed erano stati condannati, con l’aumento per la recidiva ritenuta la continuazione e con la diminuente del rito, rispettivamente il primo alla pena di cinque anni quattro mesi di reclusione ed Euro 3.200 di multa e il secondo alla pena di tre anni otto mesi di reclusione ed Euro 2.200 di multa.

La Corte territoriale escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche perchè le confessioni rese erano necessitate in ragione del compendio probatorio a carico e peraltro ne aveva tenuto conto il primo giudice ai fini della determinazione della pena. Non ricorrevano neppure i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 invocata da P..

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori nonchè il Procuratore Generale che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) S. per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per mancanza di motivazione logica che possa rendere comprensibile il percorso seguito essendosi la sentenza impugnata limitata a riprodurre la decisione confermata senza consentire di comprendere l’applicazione dei requisiti ex art. 133 c.p.;

2) P. per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e): – in relazione all’art. 62 c.p., n. 4, perchè la sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti i presupposti per il suo riconoscimento; – in relazione all’art. 62-bis c.p. per aver ritenuto insussistente la resipiscenza e quindi la meritevolezza delle attenuanti generiche; – in relazione all’art. 99 c.p. per aver omesso di valutare se la contestata recidiva, stante la discrezionalità della contestazione, fosse idonea di per sè a determinare aumento di pena;

3) il Procuratore Generale a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per violazione dell’art. 99 c.p., comma 4 perchè nei confronti di S. l’aumento di pena per la recidiva doveva essere di due terzi (non di un terzo) e per violazione dell’art. 81 c.p., comma 4 nei confronti di P. perchè l’aumento di pena per la continuazione doveva essere in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile, perchè, non avendo l’accusa proposto appello avverso la sentenza di primo grado (confermata con quella di appello) si è determinata una preclusione che comporta l’inammissibilità disciplinata dall’art. 606 c.p.p., comma 3 trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.

2. Il ricorso nell’interesse di S.L. è inammissibile per genericità, perchè a fronte delle giustificazioni poste a base della decisione della sentenza impugnata (che non si è limitata a rinviare a quella di primo grado ma che ha specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto l’imputato non meritevole delle attenuanti generiche e comunque di riduzione di pena) si limita a lamentare mancata giustificazione in ordirne all’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p..

3. Il ricorso nell’interesse di P.D. va rigettato in quanto:

3.1. è infondato relativamente al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, perchè la sentenza impugnata ha correttamente spiegato che non è la modestia del danno ma è la sua particolare tenuità a costituire il parametro di riferimento oggetto di valutazione da parte del giudice;

3.2. è inammissibile relativamente al diniego delle attenuanti generiche, perchè afferma che la sentenza impugnata ha fondato il suo convincimento sulla base di criteri intuitivi e irrazionali, laddove ha tenuto conto di elementi indicati nella loro obiettività, vale a dire l’esistenza di un compendio probatorio a carico dell’imputato, tale da rendere privo di apprezzamento il comportamento processuale serbato. In quanto giustificazione non manifestamente illogica sfugge al sindacato di legittimità;

3.3. è inammissibile per la parte in cui lamenta omessa motivazione in relazione all’aumento di pena per la recidiva (non obbligatoria), perchè con l’appello la questione non era stata posta ( art. 597 c.p.p., comma 1).

4. In conseguenza entrambi gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e S. anche al versamento in favore della Cassa della ammende di somma che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibile il ricorso di S. e rigetta il ricorso di P. condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali e lo S. altresì della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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