T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 2036 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Prof. M.L., professore associato presso l’Università di Milano Bicocca nella materia "Malattie dell’apparato locomotore’, ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per titoli indetta dall’Università degli Studi dell’Insubria, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia nel settore scientifico disciplinare "Malattie dell’apparato locomotore’.

All’esito della procedura, con decreto del Rettore n. 4411 del 18 ottobre 2002, sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice e dichiarati idonei i professori G.P. e P.T.L. e non idoneo il Prof. L..

Il prof. P. è stato quindi nominato Professore di prima fascia presso l’Università dell’Insubria.

Il Prof. L., con ricorso n. 3567 del 2002, ha impugnato davanti al TAR per la Lombardia tutti gli atti della procedura di concorso e l’atto di nomina del Prof. P..

Con sentenza n. 1960 del 27 settembre 2006 il Tar ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, giudicando irragionevole la valutazione negativa della commissione giudicatrice sulla particolare specializzazione del Prof. L. nel settore della chirurgia della mano e contraddittoria quella, pure resa dalla Commissione, di scarsa rilevanza dell’attività svolta all’estero.

In ottemperanza alla sentenza è stata riconvocata la Commissione giudicatrice con nota del Rettore n. 16331 del 9 novembre 2006.

La sentenza è stata appellata, con separati ricorsi, dai Professori G.P. e P.T.L. e dell’Università degli studi dell’Insubria, e il Consiglio di Stato, previa loro riunione, ha respinto gli appelli (Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635).

Successivamente il Rettore, con nota n. 17423 del 19 novembre 2007, ha proceduto alla rinnovazione della procedura di valutazione, con l’invito a tener conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, e, con decreto n. 12454 del 15 gennaio 2008, ha accettato le dimissioni dalla commissione del suo Presidente Prof. Cherubino, provvedendo quindi, con decreto n. 12656 del 27 febbraio 2008, alla sua sostituzione con il Prof. Giannini ed alla conferma dei restanti componenti della Commissione.

Con decreto rettorale n. 13793 del 7 novembre 2008 sono stati, infine, approvati gli atti del concorso con dichiarazione di idoneità dei professori G.P. e P.T.L. e, con delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’11 novembre 2008, è stata disposta la nomina del Prof. P. come professore di ruolo di prima fascia, per il S.S.D. MED/33 – Malattie dell’apparato locomotore, dall’1 dicembre 2008.

Gli atti di tale rinnovata procedura sono stati impugnati dal Prof. M.L., con ricorso iscritto al n. 64 del 2007 proposto dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 3502 del 22 aprile 2009, lo ha accolto, disponendo, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati ed ha respinto l’istanza risarcitoria ed il ricorso incidentale.

Detta pronuncia, appellata dalle parti soccombenti, è stata confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 8248 del 17 dicembre 2009, in cui è stato, altresì, espressamente statuito l’obbligo di rinnovare la procedura di valutazione comparativa annullata e di innovare la composizione della Commissione giudicatrice, incaricata dello svolgimento delle operazioni concorsuali, al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità, trattandosi della terza tornata concorsuale cui sarebbero stati, altrimenti, preposti i membri già componenti delle Commissioni operanti per le due precedenti ed essendosi, altresì, riscontrata l’inosservanza del giudicato nel quadro della seconda di tali valutazioni.

La procedura di gara, cui ha partecipato un quarto concorrente che ha poi ritirato la sua candidatura, è stata, dunque, rinnovata e, con decreto rettorale n. 16551 del 2010, ne sono stati approvati gli atti, con i quali sono stati nuovamente ritenuti idonei il prof. P. e il prof. T.L. e, viceversa, inidoneo il prof. L..

Avverso tali atti è nuovamente insorto il ricorrente denunciando vizi nella valutazione, analoghi a quelli accertati dalle precedenti pronunce e, con motivi aggiunti ha impugnato, per illegittimità derivata, anche l’atto confermativo di nomina del prof. G.P. a professore straordinario per il S.S.D. MED/33, con decorrenza degli effetti economici e giuridici dell’incarico a far data dal 1 dicembre 2008.

A tali impugnative hanno resistito, mediante deposito di memorie di costituzione e documenti, sia l’Università intimata che i due docenti controinteressati.

Si è costituito anche il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso nei suoi confronti.

Depositati scritti conclusivi e repliche, all’udienza pubblica del 6 luglio 2011, sentite le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha formulato 5 motivi di ricorso con i quali ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento:

– per avere la commissione giudicato equivalenti (con il giudizio complessivo finalmente portato a "ottimo" anche per il ricorrente, rispetto alle precedenti valutazioni in cui era stato "buono") le pubblicazioni dei tre concorrenti laddove, viceversa, esse differiscono in numero, rilevanza e grado di diffusione nella comunità scientifica,

– per la mancata valutazione dello "impact factor" delle sue pubblicazioni ai fini del giudizio sulla rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica, nonché sulla loro qualità;

– per aver la commissione dato positivo rilievo ad una monografia del Prof. P. ("La pseudoartrosi dello scafoide") pubblicata subito dopo la pubblicazione del bando di concorso e non diffusa dall’editore e dall’autore fra gli studiosi della materia;

– per aver la commissione attribuito il giudizio "discreto" (sebbene migliorato rispetto al "buono" delle precedenti) alla sua attività didattica in quanto quella svolta all’estero sarebbe stata non continuativa e quella svolta in Italia sarebbe stata non pertinente alla materia oggetto di concorso, esprimendo, viceversa, un immotivato giudizio positivo su quella esigua svolta dal Prof. P.;

– per aver immotivatamente attribuito al ricorrente, in sede di valutazione comparativa, il giudizio finale "buono" laddove quello conclusivo individuale, al pari di quello degli altri due concorrenti, era stato "ottimo";

– per aver l’Amministrazione nominato componente della commissione giudicatrice il prof. Gianni Zatti che, avendo collaborato con il prof. P. sia in ambito universitario sia nell’attività libero professionale, sia pubblicando un’opera come coautori, sarebbe stato incompatibile alla carica.

2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente afferendo a diversi profili del medesimo vizio denunciato.

Lo svolgimento della procedura rinnovata deve valutarsi, nel quadro dell’effetto conformativo del giudicato portato dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8248 del 17 dicembre 2009, secondo il contenuto proprio del sindacato giurisdizionale in materia, consistente nella verifica della conformità a norma del procedimento e della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle valutazioni tecniche formulate, fermo il limite del loro contenuto di merito.

Premesso, invero, che l’attività della commissione è, in parte qua, informata ad ampia discrezionalità tecnica, osserva il Collegio che nell’ambito dei motivi di ricorso va definita la congruità del nuovo apprezzamento formulato dalla commissione esaminatrice in sede di rinnovazione della procedura valutativa.

In ordine a tale apprezzamento, insindacabile nel merito, la cognizione del giudice amministrativo – in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale – non è limitata a un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria e dell’impianto motivazionale, dovendo invece estendersi alla verifica in ordine alla correttezza della valutazione dei presupposti oggetto del giudizio valutativo, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale ottica – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello costituzionale e comunitario – se è vero che il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione, è anche incontestabile che egli non può esimersi dall’accertare l’eventuale erroneità dell’apprezzamento da essa condotto, ove tale erroneità sia in concreto individuabile.

Il limite al controllo del giudice, in tale fattispecie, coincide tendenzialmente con l’oggetto del controllo stesso, tenuto conto della relatività e opinabilità delle valutazioni scientifiche, in rapporto alle quali la loro erroneità, nei limiti suesposti, si traduce nell’inattendibilità del giudizio conclusivamente espresso.

Il giudice amministrativo, quindi, può considerare incongrua la valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di attendibilità, non soltanto quando non appaiano rispettati parametri tecnicoscientifici di univoca lettura, ovvero oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia (v., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201), ma anche nella diversa ipotesi in cui i presupposti del giudizio siano stati erroneamente apprezzati o comunque non siano capaci di sorreggere la compiuta valutazione di merito.

Richiamando il più recente orientamento sul tema, che il Collegio condivide e fa proprio, deve concludersi affermando che il sindacato giurisdizionale in materia può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice, rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito dell’opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (cfr. da ultimo: Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3896; v. anche: Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635; Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).

3. La disciplina del procedimento in esame è contenuta nell’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, in cui sono definiti i criteri di valutazione della produzione scientifica (commi 2 e 3) e del curriculum del candidato (comma 4).

Al riguardo nei giudizi individuali (cfr. Allegato 1 al verbale n. 2 del 16 settembre 2010), la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del Prof. L., da parte dei commissari F.F. e P.R., non risulta coerente con il giudizio finale "buono" attribuito al candidato, specie in comparazione con il giudizio "ottimo" dato dagli stessi commissari al candidato G.P. a fronte degli elementi valutati (produzione scientifica e del curriculum) ivi descritti.

In particolare deve evidenziarsi come la tecnica del trapianto della mano (esperienza vantata soltanto dal candidato L.) non appare essere stata valorizzata rispetto alle diverse esperienze degli altri candidati inerenti alla chirurgia della mano.

Né risulta adeguatamente valutato dal commissario Franchin (rinvenendosi al riguardo un mero generico richiamo alla prevalenza del suo contributo, così come nelle valutazioni degli altri commissari che pure hanno dato giudizio "ottimo") l’elemento dell’apporto individuale del candidato, considerato che in 13 delle 15 pubblicazioni presentate il nome del Prof. L. figura per primo (come anche nella gran parte dei lavori citati nell’elenco complessivo delle pubblicazioni).

Non risulta, poi, valutato l’elemento della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica (eventualmente anche con il ricorso all’indice di rilevazione dell’ "impact factor") a fronte dei 15 lavori presentati dal Prof. L. pubblicati su riviste scientifiche straniere tutti in lingua inglese; nel giudizio sulla continuità e intensità della produzione scientifica, infine, nella valutazione del commissario R. si registra un andamento cronologico simile a quello riscontrabile per le pubblicazioni del Prof. P., per il quale, altresì, figura una pubblicazione in coincidenza temporale con lo svolgimento del concorso.

L’attività di ricerca e clinica svolta all’estero dal Prof. L., oggetto dei precedenti giudicati, nonostante si sia distinta per una notevole estensione e continuità nel tempo e per un’ampia gamma di esperienze (Africa, Australia, Francia, Canada), non risulta specificamente valutata sia nei giudizi individuali come in quello finale, né sono valutati ulteriori incarichi (Vicedirettore della "The Microsearch Foundation of Australia" dal 1996; Delegato scientifico in Australia – Università di Milano, dal 1995); tutto ciò a fronte, viceversa, del rilievo attribuito alla borsa di studio assegnata al candidato G.P. dal governo giapponese.

Oltremodo illogica, immotivata e frutto di evidente quanto volontario sviamento, si profila, infine, la valutazione comparativa all’esito della quale sono stati dichiarati idonei i candidati P. e T.L. con il giudizio "ottimo" a fronte del giudizio "buono" attribuito al L. (cfr. verbale n. 3 del 17 settembre 2010 e relativo allegato 1) se si considera che, nella seduta del giorno precedente, la commissione aveva attribuito a ciascuno dei tre candidati il giudizio collegiale "ottimo" (cfr. allegato 2 al verbale del 16 settembre 2010).

4. In questo quadro il Collegio ritiene, conclusivamente, che la formazione del giudizio dato sul candidato L., ad esito della procedura rinnovata per la seconda volta (si tratta, infatti, della terza tornata di valutazione nell’ambito dello stesso concorso bandito il 26 marzo 2002), presenti modalità analoghe a quelle assunte nelle precedenti valutazioni tanto da profilarsi elusiva dei precedenti giudicati.

Si è, invero, in presenza di una valutazione in cui l’Amministrazione, a seguito dell’annullamento giurisdizionale delle precedenti valutazioni sulla base di specifici rilievi critici (valutazione non adeguata della produzione scientifica e, in particolare, della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum; reiterata carente valutazione dell’attività svolta all’estero, già censurata nelle sentenze del Cons. Stato n. 4635 del 2007 e n. 3502 del 2009), ha rinnovato la valutazione del ricorrente e degli altri contendenti ed ha confermato la determinazione già assunta, senza tuttavia emendarla, (se non per profili meramente formali e, in quanto tali, ininfluenti), dai vizi già riscontrati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2011, n. 1692).

In proposito il Collegio condivide, richiamandolo, il principio per cui ai sensi dell’art. 21septies della L. 7 agosto 1990 n. 241, mentre la violazione del giudicato ricorre quando il nuovo atto emanato dalla Pubblica amministrazione riproduce i medesimi vizi già in tale sede accertati, o comunque si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla pregressa statuizione del giudice, l’elusione sussiste nei casi in cui l’Amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti dal giudicato, tende in realtà a perseguire l’obiettivo di aggirarli sul piano sostanziale, in modo da pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo; il vizio de quo sussiste, quindi, laddove l’Amministrazione, piuttosto che riesercitare la propria potestà discrezionale in conclamato contrasto con il contenuto precettivo del giudicato amministrativo, cerca di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa, in palese carenza dei presupposti che la giustificano (Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415).

5. Per le suesposte considerazioni l’intera procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 3601 del 26 marzo 2002 deve essere annullata, ivi compreso l’atto di nomina del prof. G.P. impugnato con motivi aggiunti.

Ne discende che l’Amministrazione universitaria intimata, considerato il lungo lasso di tempo trascorso e le vicende giudiziarie che si sono susseguite, dovrà valutare la persistenza dell’interesse pubblico alla copertura del posto ed eventualmente provvedere all’indizione di una nuova procedura selettiva che dovrà svolgersi, secondo il principio tempus regit actum, in conformità al mutato quadro normativo di riferimento.

6. Non può, viceversa, trovare accoglimento allo stato la domanda risarcitoria, peraltro rimasta priva di prova, atteso che la riedizione della procedura concorsuale mantiene in vita la chance di ristoro del danno eventualmente patito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica.

7. Le spese, nei confronti dell’Amministrazione e del controinteressato G.P., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, potendosi, viceversa, compensare fra tutte le altre parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna l’Università degli Studi dell’Insubria e G.P. in solido fra loro, alla rifusione, in favore del ricorrente, di spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 12.000,00 (dodicimila), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonchè agli oneri previdenziali e fiscali come per legge e al rimborso del contributo unificato.

Compensa le spese fra tutte le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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