Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29564 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29 aprile 2009, la Corte d’Appello di Milano, 3A sezione penale, confermava (per quello che in questa sede rileva) la sentenza del Tribunale di Milano appellata (fra gli altri) da A. A.A.A., E.A.M. ed E.M.R., con la quale erano stati prosciolti dal delitto di cui al capo A (associazione per delinquere) nonchè gli ultimi due anche dal delitto di ricettazione di cui al capo R. La Corte territoriale, rammentato che in mancanza di espressa rinuncia alla prescrizione l’esame doveva svolgersi entro i limiti tracciati dall’art. 129 c.p.p., comma 2, osservava che in relazione al delitto associativo (pur essendo rimaste tracce nel capo di imputazione di condotte non punibili al momento dei fatti) vi erano precise indicazioni di attività illecite come la creazione e l’utilizzazione di documenti falsi e le estorsioni nell’ambito del mercato delle carni e degli alimenti destinati alla comunità islamica. A dimostrazione della sussistenza dell’associazione richiamava la motivazione della sentenza di primo grado. Sulla posizione dei singoli imputati ricordava gli elementi specifici a carico di ciascuno di essi.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati suddetti, che ne hanno chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b): tutti:

– per nullità del capo d’imputazione per mancata chiarezza dello stesso in quanto contiene "frammischiati" elementi tipici di cui all’art. 210-bis c.p., comma 3 (non in vigore al momento dei fatti) ed elementi riconducibili alle ipotesi cui agli artt. 629 e 416 c.p.;

– erronea applicazione dell’art. 416 c.p. per aver contraddittoriamente affermato che i fatti contestati (proselitismo, indottrinamento, appartenenza ad organizzazioni di matrice politico- religiosa con programma eversivo, sovversivo e terroristico internazionale) sarebbero leciti, salvo poi a pervenire a giudizio di colpevolezza; in particolare inoltre denunciavano:

1) A.A.A.A. per essersi la sentenza fondata sulla mera indicazione di una testimonianza che lo ha indicato come uomo di fiducia di A.S. e finanziatore dell’organizzazione e sul reperimento in suo possesso di varie audiocassette e di alcuni documenti (in fotocopia e in originale);

2) E.A.M., per essersi la sentenza fondata sulle dichiarazioni che un teste che lo ha indicato come utilizzatore di documenti falsificati e sui risultati di conversazioni intercettate;

3) E.M.R. per essersi la sentenza fondata sul risultato delle intercettazioni che danno conto del suo ruolo di addetto all’accoglienza di personaggi in visita per le lezioni di indottrinamento, sulla scorta di testimonianze che lo indicano come collaboratore di A.S., alle dipendenze di A.I. nonchè sulla base dei documenti che gli sono stati sequestrati (un passaporto egiziano, copia di un passaporto bosniaco, copia di una carta di identità egiziana, un elenco di 38 pagine di nominativi stranieri e un altro elenco di cinque pagine di indirizzi e nominativi.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso, comuni a tutti i ricorrenti, sono infondati, perchè il capo di imputazione individua oltre le attività penalmente irrilevanti all’epoca dei fatti anche quelle costituenti indubbiamente condotte illecite in quanto delittuose e perchè la sentenza impugnata da atto che nel capo di imputazione sono indicate tali condotte penalmente irrilevanti in relazione al periodo oggetto di contestazione. Non sussiste la denunciata contraddizione, perchè la valutazione del rilievo penale del delitto associativo è limitata alle finalità di consumazione di una serie indeterminata di condotte illecite costituite dalla creazione e utilizzazione di documenti falsi e dalla commissione di estorsioni nell’ambito del mercato delle carni e degli alimenti destinati alla comunità islamica. Tale parte della motivazione non è stata oggetto di specifica critica e quindi resta valido argomento a sostegno della decisione adottata, 2. Le critiche svolte dai singoli ricorrenti in relazione alle loro posizioni specifiche sono infondate, perchè la Corte territoriale ha spiegato che la sua valutazione è limitata alla verifica dell’"evidenza" della sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, posto che la sentenza oggetto di impugnazione aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per sopravvenuta prescrizione. Va ribadito che "in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l’obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. postula che le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento, sicchè la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che qualora le risultanze processuali sono tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell’estraneità dell’imputato al fatto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex art. 530 c.p.p., comma 2 la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione (Cass. Sez. 6, 18.11-18.12.2003 n. 48527).

3. I ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere in conseguenza condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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